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LA DIRETTIVA MID
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· La complessa situazione della Misura del gas: contatori e dispositivi di conversione del Volume:
· L’ombra di possibile minaccia di Infrazione comunitaria alla MID e Violazione del Codice del Consumo.
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Tra gli Allegati specifici della MID, quello denominato ALL. MI-002, si occupa dei CONTATORI DEL GAS E DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME, così declinandoli:
“Ai contatori del gas e ai dispositivi di conversione del volume descritti qui di seguito, destinati ad essere impiegati ad uso residenziale, commerciale e di industria leggera, si applicano i requisiti pertinenti dell'allegato I, i requisiti specifici del presente allegato e le procedure di accertamento di conformità elencate nel presente allegato.
Nella sua definizione, il legislatore comunitario definisce “Un contatore del gas: Strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare la quantità di gas combustibile (volume o massa) che vi passa attraversoâ€.
Dispositivo di conversione: Dispositivo installato su un contatore del gas, che converte automaticamente la quantità misurata in condizioni di conteggio in una quantità in condizioni di base.
Condizioni di base. Le condizioni specifiche in cui si converte la quantità di fluido misurata, aggiungendo che il fabbricante deve specificare le condizioni di base dei valori convertiti.
Per ragioni di chiarezza è necessario far luce sul significato da attribuire alla frase “condizioni di baseâ€. Allo scopo è necessario rammentare il principio alla base della misurazione del gas apprezzandone il suo volume, e più in generale, i problemi afferenti ad una tale modalità di accertamento per via dei fattori d’influenza: pressione e temperatura.
Tra i princìpi generali della metrologia legale, uno in particolare è rilevante ai fini del legittimo affidamento che viene normalmente riposto nel risultato di una qualsiasi misurazione, purché svolta con uno strumento di misura legale, ovverosia: il risultato di una misurazione deve intendersi garantito alle condizioni di esecuzione della misurazione.
Chiarisco con un esempio. Se acquisto 10 litri di benzina misurati con un distributore di carburante, devo pagare il corrispettivo presente sulla testata indicatrice del distributore: ciò indipendentemente dal valore della temperatura del carburante al momento della sua misurazione, per essere poi consegnato all’acquirente. E’ notorio che la benzina, come altri carburanti liquidi risente della variabile d’influenza del suo volume - la temperatura - la quale ha l’effetto fisico di influenzare la misurazione in quando fatta in via volumetrica: ma il legislatore nulla ha previsto al riguardo di tale fattore d’influenza.
Pertanto, nel silenzio del legislatore, nessuna correzione al risultato di una misurazione può essere imposta, o pretesa, se non in forza di una legge che disponga la correzione della stessa, nonché il connesso valore di riferimento; nel caso di specie, il legislatore potrebbe fissare: la temperatura a cui ragguagliare il volume misurato, nonché il valore di ragguaglio, ad esempio quello di 15 °C.
Quanto sopra è fondamentale sia per un principio di certezza del diritto e di sicurezza degli scambi, che per quanto si dirà di seguito in merito alla misurazione del gas naturale.Â
Gli Utenti/utilizzatori di tali strumenti, pertanto ricevono bollette di pagamento nelle quali il gas consumato non è quello indicato dal contatore volumetrico, espresso in m3 - unità legale dei volumi di gas consumato e conteggiato - ma il dato del volume di gas “convertito†-, espresso dai Convertitori non già in m3, bensì in Smc: acronimo di Standard metri cubi. In buona sostanza, i Convertitori prendendo a base il dato del volume espresso dal contatore volumetrico, lo moltiplicano per un coefficiente di conversione ottenuto a mezzo della formula basata sull’equazione di stato dei gas perfetti adattata a quelli reali, che tiene conto delle variabili d’influenza - pressione e temperatura – che determina quantitativamente lo stato di un qualsiasi gas.
Da un punto di vista scientifico, è ineccepibile che lo stato di un gas è compiutamente descritto dall’esatta individuazione delle seguenti grandezze: Volume, Pressione e Temperatura. Da un punto di vista legale, le disposizioni metrologiche non hanno mai definito per legge: né l’obbligo della correzione del dato di volume in funzione delle grandezze d’influenza suddette, né i valori di base di pressione e temperatura cui ragguagliare la misura svolta in via puramente volumetrica.
Come con riferimento alla misura volumetrica dei carburanti liquidi, così come declinata al foglio precedente, la temperatura ha un indiscutibile effetto sulla quantità di benzina accertata in via volumetrica, ma il legislatore non ne ha mai previsto per legge di tenerne conto, ovvero di correggere il dato del volume espresso in litri.
La stessa cosa è accaduta per la misura del gas: il legislatore ha imposto i contatori legali dei volumi di gas, ma mai la correzione dei dati del contatore e, tantomeno, gli specifici valori di temperatura e pressione a cui riferire la correzione medesima. Discorso a parte, di una gravità assoluta è stata l’introduzione di un’unità di misura - lo Smc – in luogo del m3 che è unità legale dei volumi di gas. E’ doveroso altresì specificare che le unità di misura delle le varie grandezze fisiche, quanto alla loro definizione, sono tenute al rispetto del principio giuridico della c.d. “riserva assoluta di leggeâ€: addirittura quella della Direttiva comunitaria afferente alle unità di misura.
La Direttiva del Consiglio europeo del 20 dicembre 1979 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura, fissa come unità dei volumi il L oppure il m3, recepita a mezzo del D.P.R. 12.8.1982, n. 802: in tali atti non trova cittadinanza lo Smc; anzi, il succitato D.P.R. 802/1982 al suo art. 4, così dispone: “Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 1.500.000â€.
Anche la MID ha stabilito che per i gas che: La quantità misurata dev'essere visualizzata in metri cubi (simbolo = m3) o in chilogrammi (simbolo kg), mentre in tutte le bollette il quantitativo di gas consumato e misurato è attualmente espresso in Smc.
Sta di fatto che l’A.E.E.G. – oggi ARERA - con Deliberazione 22 ottobre 2008 – ARG/gas 155/08 avente ad oggetto: Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale, ha stabilito che:
· condizione standard di pressione è la pressione assoluta di 1,01325 bar;
· condizione standard di temperatura è la temperatura di 15°C.
Quanto precede è stato fatto sia in violazione del principio della citata “riserva assoluta di legge†e sia per il fatto che ARERA è Autorità di Regolazione, pertanto sprovvista della potestà legislativa, quindi in difetto assoluto di attribuzione, nonché con eccesso di potere per quanto concerne il ramo dell’ordinamento relativo alla Metrologia legale.
A fortiori, cito quanto previsto dall’art. 15 del Codice del Consumo, approvato a mezzo del D.Lgs. 6.9.2005, n. 206, ove al comma 1 recita: Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
Bene, le disposizioni in vigore prevedono che l’unità di misura dei volumi del gas è il m3, e non lo Smc. Addirittura, ARERA, in tutte le proprie Delibere di fixing del prezzo unitario del gas per il Mercato di Maggior Tutela, indica sempre illegalmente lo stesso, in termini di €/Smc e non in €/ m3 come previsto per legge; è d’obbligo qui rammentare il noto brocardo latino: in claris non fit interpretatio. Quanto appena detto costituisce una profonda e preoccupante ferita all’ordinamento giuridico e un conseguente caveat per lo Stato di diritto e per i Consumatori/Utenti.
La misura del gas riceve un’ulteriore lesione con effetti dirompenti a carico degli interessi nazionali,
allorquando con D.L. 25.9.2009, n. 135, all’art. 7 è stato disposto:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legaleâ€.
Il citato D.L. viene poi convertito dal Parlamento nella legge 20.11.2009, n. 166. Quel che qui giova far notare è che, con un medesimo atto:
Una tale iniziativa legislativa si sono costituite tutte le condizioni di promovimento del procedimento d’infrazione comunitaria alla già citata Direttiva 2004/22/CE e s.m.i. relativa agli strumenti di misura, comprendenti appunto i Contatori del Gas (Allegato MI-002) alla MID.
Con la disposta sottrazione dei suddetti strumenti di misura alle norme della Metrologia legale, l’Italia ha rinunciato – con una legge - a conoscere il dato legale della quantità di gas in ingresso, in uscita e/o in solo transito. Quel che lascia attoniti è la motivazione che è stata data all’iniziativa legislativa assunta dal Governo del tempo; in premessa al D.L. succitato vi è la seguente frase: “… allo scopo di semplificare gli scambi†…!
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Cesate, 14.02.2024
Cav. Claudio Capozza                  Â