ASSEGNODIVORZILE: VA DETERMINATO SUL REDDITO NETTO
Con ordinanza14 gennaio 2019, n. 651 la Cassazione Civile, Sez. I, si pronunciasul criterio di calcolo dell’assegno divorzile spettante al coniugeeconomicamente più debole.
La Corte diAppello di Catania aveva determinato l’assegno divorzile a caricodell’ex marito, titolare di una situazione economica piùfavorevole rispetto alla ex moglie, sulla base del reddito lordodichiarato e dell’acquisto di un immobile effettuato in un temposuccessivo alla separazione.Â
Oltre a ribadirela natura assistenziale, perequativa e compensativa dell’assegnodivorzile, come affermata dalle Sezioni Unite con sentenza 11.07.2018n. 18287, gli Ermellini hanno svolto un’analisi più accurata inordine ai criteri di determinazione del reddito degli ex coniugi.
Per la SupremaCorte la capacità economica del coniuge obbligato deve valutarsi infunzione al reddito netto di quest’ultimo e non al reddito lordo.Ciò pur anche in relazione all’andamento economico avuto daiconiugi durante la conduzione della vita familiare, che facevanoaffidamento sul reddito netto per far fronte alle spese necessarieper il menage familiare.
Analogo criteriova richiamato in sede divorzile privilegiando lafunzione equilibratrice assegnata all’assegno in rapporto alcontributo fornito dal coniuge economicamente più debole allaformazione del patrimonio familiare e personale. La Corte va pertantoad escludere all’assegno divorzile la funzione ricostitutiva deltenore di vita endoconiugale.
Principio didiritto che conforta il consolidato orientamento espresso inmateria di separazione personale tra i coniugi dalla Cassazione conpronunce n. 9719/2010 e n. 13954/2018.