CORTE COSTITUZIONALE - LA VELOCITA'Â E' "UNITA' DERIVATA"
Con questa importante pronuncia - a cui farà seguito la n. 113/2015 - la Corte Costituzionale è intervenuta a chiarire importante questione in tema di accertamento elettronico dell'infrazione stradale chiarendo essere la velocità una unità di misura derivata.
La questione investe il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 19 settembre 2006 dal Giudice di pace di Dolo su procedimento civile azionato contro ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Venezia avverso un verbale di contestazione di infrazione stradale, relativo alla violazione dell’art. 142, commi 1 e 9, Codice della Strada.
Sottoposta all’esame della Corte costituzionale è, dunque, la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalità (taratura)». La Corte è chiamata a decidere se la mancata previsione delle revisioni periodiche di dette apparecchiature, violi suddette norme costituzionali.
La Corte individua nell'art. 2, comma 1, della legge n. 273 del 1991, al fine di consentire la taratura (art. 4),  la norma volta a «realizzazione dei campioni primari» sia per le «unità di misura di base» e «supplementari», sia per le unità di misura «derivate» del sistema internazionale delle unità di misura SI, che include anche la velocità come unità derivata.
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