Con ordinanza  06-02-2019, n. 3540 la Corte di Cassazione, Sezione VI, Sottosezione III, affronta la tematica relativa alla validità probatoria da attribuire alle comunicazione inoltrate per email oordinaria e non anche a mezzo pec.Pur difettando di firma la comunicazione a mezzo email ordinaria, qualora ne venga comprovato in corso di causa l’esatta provenienza dal computer del mittente e la ricezione nel computer della parte destinataria, viene a costituire una presunzione di veridicità e di attribuzione del messaggio e del relativo contenuto. Pur in mancanza di un formale e tempestivodisconoscimento delle mail inviate, le riproduzioni informatiche prodotte a sostegno delle ragioni di chi se ne intende avvalere, consentono comunque di attribuirne valenza e portata probatoria a livello di presunzionisemplici. Per Cassazione n. 5523 del 2018, intervenuta in tema di efficaciaprobatoria dei documenti informatici, ilmessaggio di posta elettronica (cd. e-mail) privo di firmaelettronica non ha l’efficacia della scrittura privata previstadall’art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autoreapparente, attribuita dal D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 21, solo aldocumento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata,qualificata o digitale, sicchè esso è liberamente valutabile dalgiudice, ai sensi del medesimo decreto, art. 20, in ordineall’idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, inrelazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità , sicurezza,integrità ed immodificabilità .L’utilizzo in termini di valenza probatoria dell’email ordinaria impone, dunque, in capo al destinatario un elevato onere probatorio atto a superare i limiti della presunzione semplice che rimane nella valutazione discrezionale del Giudicante.