CASSAZIONE CIVILE, II, Ordinanza n. 26315/2024 del 09.10.2024
SANZIONI NULLE SENZA OMOLOGAZIONE - GLI ERMELLINI ESTENDONO IL PRINCIPIO ALLE APPARECCHIATURE CHE OPERANO IN AUTOMATICO OVE UTILIZZATE AI FINI SANZIONATORI
Principio per certi versi innovativo quello enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 26315/2024 del 09.10.2024.
Per gli Ermellini la carenza di omologazione delle apparecchiature che operano in automatico, utilizzate dalla P.A. ai fini sanzionatori, non sono idonee a rilevare e comprovare la supposta violazione di legge.
Con sentenza 1454/2018 il Giudice di Pace di Venezia aveva accolto il ricorso in opposizione proposto da una società cooperativa avverso ordinanza-ingiunzione del Comune di Venezia emessa per violazione dell’art. 17, c. 1, ordinanza n. 274/2015 (sanzionata ai sensi dell’art. 7 – bis del d. lgd. N. 267/2000), rilevata con dispositivo Argos.
Trattavasi, in concreto, di intervenuto transito di imbarcazione nel tratto tra il Canale Fondamenta Nuove e Bacino San Marco, malgrado il divieto imposto alle unità adibite al servizio taxi e NCC fascia oraria 22.30/13.00.
La sanzione veniva rilevata e comminata in base a fotogramma rilasciato dal sistema di sorveglianza, atto a immortalare intervenuta violazione del divieto di transito, parificabile a quella che, sulla rete viaria in terra ferma, potrebbe riguardare il superamento dei varchi ZTL attivi o il passaggio con semaforo rosso.
Il sistema ARGOS (Automatic & Remote Grand Canal Observation System) è un sofisticatissimo sistema di telecamere e di programmi che sfruttano l'intelligenza artificiale. Contribuisce a far rispettare i limiti di velocità in Canal Grande, genera statistiche sui flussi di navigazione, consente la videosorveglianza. Dal 2007 controlla la navigazione lungo la principale via d'acqua di Venezia ed è stato esteso anche ad altri importanti canali della città lagunare.
Nel caso di specie la comminatoria non riguardava la velocità oltre i limiti consentiti in loco, bensì il mero passaggio non autorizzato sul canale di imbarcazione, violazione comprovata e immortalata mediante acquisizione di documentazione fotografica.
Il Tribunale di Venezia respingeva l’appello promosso dal Comune di Venezia che, proponeva ricorso in Cassazione, con due motivi.
Secondo gli Ermellini: “La sanzione si fonda (tra l’altro) sul regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta, che, all’art. 67 (“Dispositivi di monitoraggio”), così recita: “1. Nell’ambito dell’intero sistema della laguna veneta devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento delle condizioni meteo marine, con particolare riferimento all’altezza della marea, al livello del moto ondoso, e alle condizioni di visibilità derivanti dalla presenza di nebbia e delle condizioni di traffico; tali dati sono destinati alla costituzione e all’aggiornamento dell’archivio dei canali, di cui all’art. 63, e al controllo dei punti di maggior congestione.
2. I dispositivi di monitoraggio del traffico e del moto ondoso sono installati dalle autorità competenti nei luoghi di ciascun canale in cui l’installazione risulti più opportuna, appositamente concordati tra le medesime in sede tecnica.
3. L’installazione, la custodia e la manutenzione di tali dispositivi spetta all’autorità competente, che vi può provvedere anche a mezzo del soggetto affidatario del sistema di controllo e gestione di cui all’articolo precedente. Ciascuna autorità è tenuta ad inviare, con periodicità e modalità concordate, i dati tratti dai dispositivi di monitoraggio all’archivio dei canali.
4. I dispositivi di monitoraggio impiegati devono essere dichiarati di “tipo omologato””.
Sul punto va di nuovo richiamato il recente indirizzo sezionale, (Cass. n. 20492/2024, cit.), che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, secondo cui l’esplicito riferimento normativo all’obbligatorietà dell’omologazione è in linea con il più generale principio di garanzia in materia di accertamenti rimessi a mezzi tecnici di rilevamento automatico: l’omologazione, infatti, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa – ha anche natura necessariamente tecnica; tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato: requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso (Cass. n. 10505/2024).
Non possono supplire a tale mancanza l’immediata percezione dell’agente accertatore ovvero la documentazione fotografica prodotta, attestante la navigazione in orario non consentito, posto che l’accertamento è avvenuto a distanza e con l’utilizzo dell’indicata strumentazione (cfr. pag. 3 della sentenza). Occorre, perciò, ribadire il principio secondo cui il sistema Argos, strumento di videosorveglianza basato sull’acquisizione di immagini, non diversamente dai dispositivi di rilevamento della velocità (ad esempio, l’autovelox), deve essere sottoposto a iniziale omologazione (che è cosa diversa dalla taratura e dalla verifica periodica di funzionalità), quale procedura tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione di ogni strumento elettronico da utilizzare per l’attività accertatrice del pubblico ufficiale, procedura che costituisce un requisito imprescindibile per la legittimità dell’accertamento medesimo”.
La novità che promana da tale decisione riguarda, pertanto, l'estensione che gli Ermellini hanno inteso attuare in riferimento alle apparecchiature di sola rilevazione fotografica delle supposte infrazioni, operanti in automatico. Sistemi di rilevamento fotografico che necessitano, secondo la Suprema Corte, di specifica omologazione idonea a conferire all'accertamento e ai dati acquisiti a valenza probatoria, ove utilizzati dalla P.A. ai fini sanzionatori, il crisma della certezza, della affidabilità e della legalità per garantire al contravvenzionato equilibrato esercizio del diritto di difesa, come stabilito da sent. 113/2015 Corte Costituzionale in tema di autovelox.
Notevoli le conseguenza e le ripercussioni che siffatta decisione comporterà.
In via estensiva si dovrebbero ritenere non più conformi a legge, per mancanza di apposita omologazione, tutte le apparecchiature operanti in automatico destinate all'accertamento di altre infrazioni elevate dalla pubblica amministrazione quali, ad esempio quelle destinate ai rilevamenti strumentali ex art. 146 CDS (passaggio con semaforo rosso), o ex art. 7 CDS (varchi Zone a Traffico Limitato ).
Per chi volesse approfondire la questione metrologica rimandiamo alle dotte argomentazioni elaborate dal Cav. Claudio Capozza pubblicate in questo sito (https://www.centrotutelalegale.net/ctlnews?search=metrologia) e in Rivista Cataldi (https://www.studiocataldi.it/autori/?id=1675 ).
(Venezia - gondola - Foto di Holger Hubner da Pixabay )