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CENTRO TUTELA LEGALE

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CENTRO TUTELA LEGALE

Professional Network

 

Sede Nazionale

Via Giovan Battista Barbieri n. 17

36061 - Bassano del Grappa (VI)

Tel .0424567533

info@centrotutelalegale.net

 

C.F. 91056140246


 

​ la tutela è un tuo diritto

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CODICE ETICO DEL CENTRO TUTELA LEGALE ® PROFESSIONAL NETWORK

1 - CORRETTEZZA E MORALITA' 
Al Consulente aderente al CENTRO TUTELA LEGALE® (per brevità CTL), pur nell’ampio e autonomo ambito di operatività e  autodeterminazione, si chiede di voler uniformare il proprio comportamento al presente codice etico, nel pieno rispetto  delle disposizioni di legge vigenti e del consorzio umano, del codice deontologico di categoria e d’appartenenza, fedele ai  principi di correttezza, lealtà e trasparenza professionale. Il Consulente CTL è tenuto a mantenere una condotta professionale ispirata a criteri di dignità e decoro, evitando situazioni che possano arrecare discredito e pregiudizio alla propria Clientela o alla compagine organizzativa e aggregativa CTL.
2 - RISERVATEZZA 
Il Consulente aderente al CTL è sempre vincolato al rispetto del segreto professionale, con divieto assoluto di divulgare fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza per ragioni connesse all’esercizio della professione o a rapporti di  collaborazione instaurati con la compagine operativa centrale e periferica del network professionale CTL, ad esclusione di  azioni giudiziali o di provvedimenti disciplinari instaurati a suo carico, oppure quando sia stato espressamente e  formalmente autorizzato dal proprio mandante.
3 - INDIPENDENZA, INFEDELTA' E INCOMPATIBILITA' 
1. Il Consulente CTL è tenuto ad esercitare la professione in assoluta autonomia, evitando situazioni che possano  determinare una limitazione o una costrizione della sua libertà operativa nel sereno e scrupoloso svolgimento dell’attività  lavorativa o professionale.
2. Il Consulente CTL deve rifiutare assunzione di incarichi professionali allorché si verifichino situazioni di incompatibilità.
3. Il Consulente CTL, nell’aderire al network professionale, non può prestare contemporaneamente, anche per interposta  persona, la propria opera professionale o la consulenza a favore di parti che si possano trovare in posizioni antagoniste in una medesima vertenza o in conflitto di interessi.
4. Nei casi dubbi il Consulente CTL dovrà chiedere e ottenere il parere dell’ordine professionale d’appartenenza. 
4 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
Il Consulente CTL è tenuto al costante aggiornamento professionale tale da consentirgli di espletare l’incarico conferitogli  nel miglior modo possibile, con la massima competenza e specializzazione nelle materie di sua attribuzione.
5 - RAPPORTI CON I COLLEGHI 
1. Il Consulente CTL ha il dovere di improntare i rapporti interpersonali con i Colleghi e con gli operatori CTL a principi di massima lealtà, trasparenza e correttezza, astenendosi dal compiere atti che possano arrecare a se medesimo o agli altri  danni o pregiudizio di qualsivoglia natura.
2. Il Consulente CTL non può, al fine di procurarsi pubblicità e clientela, diffondere notizie relative alle prestazioni svolte o in corso di svolgimento false o non attendibili, attribuire a sé la paternità del lavoro svolto o dei risultati ottenuti da altri  Colleghi o referenti collegati a CTL, dovendo sempre instaurare con il Cliente un rapporto professionale intuitus personae.
3. Il Consulente CTL non può assumere incarichi che siano svolti contemporaneamente da altri professionisti, salvo che ciò si renda necessario nell'interesse del Cliente. Nel caso di incarico affidato in precedenza ad altro professionista, deve astenersi dallo svolgimento di attività relative alla pratica se non prima di aver accertato che il cliente abbia già definito i rapporti di natura contrattuale ed economica con il precedente professionista.
4. In caso di mandato congiunto conferito dal Cliente a più consulenti CTL, ciascun Consulente sarà tenuto ad acquisire dal Cliente specifico separato incarico fiduciario, andando a preventivare i costi relativi al suo intervento secondo la specificità della consulenza od assistenza richiesta con assenso formale apposto dal mandante.
6 - PUBBLICITA' 
1. Nel rispetto del codice deontologico e dei limiti impositivi della specifica categoria d’appartenenza, il Consulente CTL  potrà liberamente diffondere in ogni forma, pur anche in via telematica, fruendo del sito istituzionale del network  professionale CTL, la pubblicità del proprio studio o dell’attività esercitata. La pubblicità dovrà essere sempre improntata  al buon gusto, non fare leva sui sentimenti e non essere ingannevole. Potrà fruire e avvalersi della denominazione e del  logo CTL, come anche degli ulteriori segni distintivi ad essa correlati, solo se a ciò espressamente autorizzato dal Coordinamento Nazionale CTL, ove in regola con gli adempimenti contrattuali ed economici previsti;
7 - RAPPORTI CON LA CLIENTELA 
1. I rapporti con la Clientela devono essere improntati a principi di massima correttezza, onestà, trasparenza e lealtà.
2. Il Consulente CTL deve accettare un incarico professionale solo se è sicuro di poterlo seguire e portare a termine con la massima competenza, diligenza, scrupolo e attenzione, avendo costantemente cura di tutelare e perseguire il primario interesse del proprio Cliente da anteporre al proprio tornaconto personale.
3. Il Consulente CTL è tenuto ad informare costantemente il cliente sull’evoluzione della pratica affidatagli, concordando con il medesimo ogni decisione importante, ogni procedura difforme dall’ordinario, ogni opportunità di definizione stragiudiziale o transattiva facendo pure ricorso a procedure alternative (es. mediazione, ATP, etc.) per evitare o limitare dispendiose attività di natura giudiziale e inutile aggravio di costi.
4. Il Consulente CTL deve sempre qualificarsi con il titolo che gli compete, con esattezza e precisione sin dal primo contatto con il cliente, in modo da evitare incomprensioni o equivoci da parte di quest’ultimo.
5. Il Consulente CTL deve rendere edotto il cliente di tutti i dubbi e le perplessità che emergono in sede di consulenza ed esame della pratica, con rinuncia di ogni ulteriore attività ove si accorga che il cliente si stia avvalendo dell’intervento professionale al solo fine di perpetrare condotte configuranti ipotesi di reato.
6. E’ specifico obbligo del Consulente CTL garantire ed esibire al Cliente attestazione di regolare copertura assicurativa professionale individuale in corso di validità, e prevista per legge, prima di assumere l’incarico professionale o lavorativo.
8 – COMPENSI (PATTI CHIARI) 
1. Per le prestazioni effettuate il Consulente CTL ha pieno diritto al pagamento dei compensi e delle spese sostenute (o da sostenere) preventivamente e formalmente determinate e accettate dal Cliente mediante sottoscrizione per approvazione, secondo tariffe di categoria di appartenenza od usi di settore, rapportati al grado di complessità e durata della prestazione stessa (Patti Chiari).
2. In assenza di accordo preventivo sulle competenze formalizzato e sottoscritto dal Cliente, il Consulente CTL potrà sempre esigere dal Cliente i compensi base (minimi) stabiliti dai tariffari di categoria, in ragione delle effettive prestazioni erogate, fatto diversamente obbligo di farsi liquidare e riconoscere i compensi dovuti, ove non raggiunto alcun accordo bonario con il Cliente, dal consiglio dell’ordine di appartenenza o in sede giudiziaria o, in alternativa, in sede di mediazione.
3. Il Consulente CTL non può concedere decurtazioni dei compensi minimi stabiliti dalle tariffe professionali determinati della categoria di appartenenza o dagli usi secondo prestazione, salvo giustificati obiettivi motivi.
4. In ogni caso la parcella dovrà essere equa e trovare sempre corrispondenza con le tempistiche, l’importanza e il grado di difficoltà delle prestazioni erogate.
9 – COLLABORAZIONE 
Ogni rapporto di collaborazione riconducibili alle attività coordinate da CTL comporta per il Consulente l’automatica adesione, accettazione e dovere di rispettare le regole prescritte nel presente Codice Etico, con assunzione di ogni relativo onere, obbligo e responsabilità.
10 - VIOLAZIONI 
In caso di segnalata o ravvisata fondata e grave violazione da parte del Consulente CTL di norme comportamentali, statutarie, regolamentari o attinenti il presente Codice Etico, si attiverà la procedura di verifica prevista dagli artt. 14 e ss dello Statuto e del Regolamento CTL a cui viene fatto espresso richiamo e rinvio.
11 - CONTROVERSIE 
1. Per qualsiasi vertenza dovesse insorgere tra il Collaboratore e CENTRO TUTELA LEGALE® o tra Collaboratori vige la giurisdizione ed il foro esclusivo di Vicenza (VI).
2. Per le eventuali vertenze che dovessero insorgere direttamente tra Cliente e Professionista vigono le disposizioni contenute nel D.Lgs.vo 206/2005 e ss. modifiche (Codice del Consumo) a cui viene fatto espresso richiamo e rinvio.

 
Bassano del Grappa, 20.05.2022
Il Presidente del Consiglio Direttivo di Migliore Tutela
Avv. Emanuele Dalla Palma


 
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