Cassazionecivile, SS.UU., sentenza 27/04/2018 n° 10266 Peradeguarsi alla normativa dell’Unione Europea in tema di firme digitali ditipo CAdES e PAdES,  le Sezioni Unite Civili della Cassazione,con la sentenza n.10266 pubblicata il 27 aprile 2018, ne hanno sancito pari indistinto valore edefficacia.Secondoprovvedimento ministeriale (art. 12,  provvedimento  28/12/2015) il corretto formato dell’atto processualesarebbe il CAdES, file generato con un’unica estensione , posta "[...]a garanzia unica dell’autenticità del file, cioè dell’apposizione della firma digitale al file in cui ildocumento informatico generale è stato formato, solo per il secondo caso, incui cioè il documento informatico originale è creato in formato diverso daquello ".  LeSezioni Unite,  inrelazione agli atti del processo in forma di documento informatico, hanno  diversamente enunciato il seguente principiodi diritto: «Secondo ildiritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firmedigitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti,sia pure con le differenti estensioni e , e devono,quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile dicassazione, senza eccezione alcuna".Secondola Suprema Corte predetto principio ermeneutico deriva dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506della Commissione dell’8 settembre 2015, edal Regolamento(UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 inmateria di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazionielettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.Per ilSupremo Consesso "[...] al finedi garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell’UE, sono statiadottati gli standards europei mediante il c.d. regolamento eiDAS [...] che impongonoagli Stati membri di riconoscere le firme apposte secondo determinati standardstra i quali figurano sia quello CAdES sia quello PAdES (Cons.Stato,sez.3,27/11/2017, n.5504)".Ilcertificato di firma è inserito nella busta crittografica, che è presente inentrambi gli standards abilitati.La differenza consiste nel fatto che nel caso del formato CAdES il file generato si presenta denominatocon l’estensione finale ,mentre nel caso del formato PAdES l’art. 12 non fornisce alcunaindicazione perché tecnicamente il file sottoscritto digitalmente, in base a talestandard, mantiene il comune aspetto "pdf".Quest’ultimofile solo apparentemente è indistinguibile, "... poiché la busta crittograficacontiene comunque il documento, le evidenze informatiche e iprescritti certificati", garantendo in tal modo tutte le verifichedel caso.  Di conseguenza possiamo indistintamente  adottare il formato del documento informatico"PDF" o "P7M", purché  sia sottoscrittodigitalmente, in forza delle garanzie che la firma digitale (già certificata) conferisce. Inconclusione si deve escludere che ledisposizioni tecniche vigenti, nazionali ed europee, "comportino in via esclusiva l’uso dellafirma digitale in formato CAdES, rispetto alla firma digitale in formato PAdES.Nè sono ravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, per poterritenere che solo la firma in formato CAdES offra garanzie di autenticità ,laddove il diritto dell’UE e la normativa interna certificano l’equivalenza delledue firme digitali, egualmente ammesse dall’ordinamentosia pure con le differenti estensioni e ".