
CASSAZIONE PENALE SEZIONE VI, sentenza n. 36051/2025 del 5 Â novembre 2025 - Ignorantia Legis non escusat
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Nel contesto di un procedimento penale per frode in pubbliche forniture e falso ideologico, (vedi pregressa Sentenza Cassazione Penale 10365/2025) erano stati disposti sequestri preventivi di dispositivi automatici di rilevamento della velocità (autovelox) forniti a vari comuni. Le apparecchiature erano state oggetto solo di "approvazione" ministeriale e non di "omologazione", mentre i contratti di fornitura e i verbali di accertamento delle violazioni al CDS attestavano trattarsi di dispositivi "omologati".Â
Il Tribunale del riesame di Cosenza aveva confermato i sequestri ritenendo sussistente il fumus dei reati e il periculum in mora.Â
Gli indagati ricorrevano in Cassazione contestando sia la sussistenza del fumus (sostenendo l'equipollenza tra approvazione e omologazione) sia l'adeguatezza della motivazione sul periculum.
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ln sede di legittimità la Corte di Cassazione è pervenuta alla seguente decisione
In tema di frode in pubbliche forniture, integra il reato di cui all'art. 356 cod. pen., la consegna di apparecchiature di rilevamento automatico della velocità sottoposte a mera approvazione ministeriale anziché a omologazione, quando i contratti di fornitura prevedano la consegna di dispositivi omologati, trattandosi di procedure amministrative obiettivamente distinte e non equipollenti.Â
Il dolo generico richiesto dalla fattispecie è integrato dalla consapevolezza di consegnare cose difformi per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto alle caratteristiche convenute, non occorrendo necessariamente la dazione di aliud pro alio in senso civilistico né un comportamento subdolo o artificioso.Â
L'eventuale errore di diritto circa l'equivalenza delle due procedure non esclude la consapevolezza della diversità di quanto consegnato rispetto a quanto pattuito.
In tema di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale mediante induzione in errore, il carattere fidefaciente dell'atto pubblico fino a querela di falso non costituisce elemento costitutivo del reato di cui all'art. 479 cod. pen., ma integra esclusivamente la circostanza aggravante prevista dall'art. 476, comma secondo, cod. pen.Â
Pertanto, il verbale di accertamento di violazione del CDS che attesti falsamente l'omologazione delle apparecchiature di rilevamento automatico della velocità integra il reato, ancorché tale attestazione non sia assistita da efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., gravando sull'amministrazione l'onere di provare l'omologazione dello strumento.
In tema di sequestro preventivo, il requisito del periculum in mora richiede una motivazione specifica e concreta in ordine alle finalità di prevenzione previste dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., volte a contenere il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati, non essendo sufficienti mere formule di stile prive di indicazioni concrete che giustifichino la misura cautelare.
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Di conseguenza la Cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente al requisito del periculum in mora per carenza di motivazione rimettendo l'esame della fattispecie al Tribunale di Cosenza competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen.
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