DIVISIONE EREDITARIA - ASSEGNAZIONE DEI BENIÂ
NON ENTRATE IN QUELLA CAUSA !Al di là del caso specifico trattato e risolto dalla Cassazione con sentenza n. 9282/2018, ci preme segnalare la vicenda rappresentativa di un’odissea giudiziaria iniziata il 15 aprile 1961 (...) che non auguriamo a nessuno di dover affrontare.
Ognuno nutre convinzioni personali, valide ragioni, principi, diritti da far valere e rispettare. Nulla da eccepire. Tuttavia, ci si consenta osservare, in alcune circostanze bisogna riesumare quel minimo di umiltà , di amor proprio, per saper valutare le questioni con certo equilibrio, affidandosi alla ragione, prediligendo la strada del compromesso per quanto "fastidioso" o "iniquo" possa apparire. Per dirla secondo saggezza popolare: è meglio un magro accordo che una grassa sentenza. Proverbio che ben s’attaglia al caso di specie. Noi siamo qui per affiancarvi, per consigliarvi al meglio, onde evitare di farvi precipitare in una sorta di girone dantesco dai risvolti oscuri e incerti. Ce ne sarete grati !
Principio più volte ribadito dalla Cassazione, ripreso dalla sentenza in commento. Nelladivisione ereditaria, così come nella divisione delle cose incomunione, non è richiesta un’assoluta omogeneità delle porzioni,potendosi procedere nell’ambito di ciascuna categoria di beni dadividere (mobili, immobili, crediti) ad assegnare gli stessi perl’intero ad una quota ed altri beni, per intero, ad altra quota,fatti salvi i necessari conguagli. Il diritto potestativo deicondividenti all’assegnazione dei beni in natura non semprecorrisponde ad un frazionamento in quote delle singole entità appartenenti a ciascuna categoria, ma alla proporzionale divisione diciò che è ricompreso nelle categorie stesse.Â
In caso di piùimmobili da dividere, ad esempio, il giudice di merito potrà soddisfare il condividente mediante il frazionamento delle unità immobiliari ereditate o con l’assegnazione degli interi immobili adogni condividente, salvo conguaglio in denaro ove sussista unadifferenza di valore tra le quote.Il criteriotecnico per la determinazione del valore in denaro delle varie quotee dei singoli beni costituenti l’oggetto della divisione,consideratane natura, ubicazione, consistenza, valori di mercato efruibilità , rimane appannaggio dell’esclusivo potere valutativodel giudice di merito che, nell’usuale prassi giudiziaria eprocedurale, si avvarrà di apposita consulenza tecnica d’ufficio.RichiamataCassazione Civile n. 5320/2016 "perla reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimariooccorre fare riferimento al momento dell’apertura della successioneper calcolare il valore dell’asse ereditario, per stabilirel’entità della lesione della legittima e per determinare il valoredell’integrazione spettante al legittimario leso. Pertanto, mentrela lesione della legittima va verificata alla stregua dei valori deibeni al tempo dell’apertura della successione, nelcaso in cui ci siano conguagli da attribuire questi vanno commisuratial valore, al momento della divisione, del bene che avrebbe dovutoessere assegnato in natura al non assegnatario, tenendo conto delmutato valore".