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LA DIRETTIVA MID
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· Un uso improprio di uno strumento di misura
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Tra gli Allegati specifici della MID, quello denominato ALL. MI-003, si occupa dei CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA ATTIVA, così declinandoli:
“Ai contatori di energia elettrica attiva destinati ad uso residenziale, commerciale, e industriale leggero si applicano i requisiti pertinenti dell'allegato I, i requisiti specifici del presente allegato e le procedure di accertamento di conformità elencate nel presente allegato.
Nota: I contatori di energia elettrica possono essere usati in combinazione con trasformatori esterni, a seconda della tecnica di misurazione applicata. Tuttavia, questo allegato contempla soltanto i contatori elettrici e non i trasformatori.â€
Nella sua definizione, il legislatore comunitario definisce “Un contatore di energia elettrica attiva un dispositivo che misura l'energia elettrica attiva consumata in un circuitoâ€.
Cosa significa energia elettrica attiva? Per energia elettrica attiva s’intende quella che viene effettivamente consumata dall’insieme dei dispositivi elettrici in corso di funzionamento, operando pertanto una trasformazione dell’energia in lavoro e/o calore. Esempio pratico è il caso di una stufetta elettrica che consuma energia elettrica, la quale, attraversando una “resistenza†produce calore che riscalda l’ambiente in cui è collocata. E’ il caso di scuola in cui possiamo dire che il carico è puramente resistivo, pertanto tutta l’energia elettrica si trasforma in calore: è una fattispecie di impiego di energia elettrica attiva.
Quando invece l’energia elettrica è utilizzata per far funzionare una lavatrice o una lavastoviglie, l’energia elettrica è in parte utilizzata per scaldare l’acqua necessaria per il lavaggio ed in parte impiegata per azionare il motore e la pompa per far girare il cestello, per aspirare l’acqua pulita ed espellere quella sporca prodotta dai cicli di lavaggio. In tal caso i motori che azionano le pompe assorbono energia elettrica attiva, ma essa è utilizzata solo in parte, l’altra è reimessa nella rete elettrica e non produce lavoro: ciò è dovuto al fatto che il carico rappresentato dai motori è di tipo induttivo e non resistivo (come nel caso del riscaldamento dell’acqua a mezzo delle apposite resistenze); in pratica l’energia reimessa in rete è un energia che non si trasforma né in calore, né produce lavoro, viene pertanto denominata energia reattiva.
Essa si oppone alla direzione del flusso orientato delle cariche elettriche e di conseguenza costituisce un problema: sia per il gestore della rete medesima che deve produrre più energia e sia per l’utilizzatore che ne consuma di conseguenza in misura maggiore.
In termini pratici, la componente reattiva è assai modesta nelle utenze domestiche, rilevante invece per quelle industriali.
Da un punto di vista della fisica, l’energia reattiva è la conseguenza dello “sfasamento†tra la tensione (misurata in Volt) e la corrente (misurata in Ampere): il suo valore viene chiamato “fattore di potenza†o cos(φ); allo scopo di ridurla quanto più possibile occorre che l’utente provveda a disporre a rifasare la corrente: ciò si ottiene a mezzo di batterie di condensatori.
Quel che qui giova focalizzare è che i contatori attualmente omologati a norme MID, sono destinati a garantire la quantità della sola energia attiva, non la reattiva. Pertanto l’utilizzo di un contatore del genere per apprezzare anche la quantità della reattiva, integra gli elementi di uso di uno strumento di misurazione per una grandezza diversa da quella prevista dal Certificato di esame CE del tipo, ovvero dell’omologazione rilasciata ad uno strumento di misura per la contabilizzazione dell’energia attiva.
Ai fini pratici invece, per le utenze di tipo industriale, il contatore viene utilizzato per la quantificazione anche dell’energia reattiva, misurata in kvarh, mentre quella attiva è misurata in kWh. Se il valore di cos(φ) è inferiore o uguale a 0,95 non viene applicata alcuna penale, al contrario valori più bassi sono fonte di applicazione di una penale da parte del venditore su segnalazione del distributore che è responsabile dell’attività di misura.
E’ indubbio che il legislatore comunitario deve regolare anche l’aspetto della misurazione della componente reattiva: essa esiste ed abbiamo visto che è controproducente per il distributore. Ma un “vuoto†normativo non può essere colmato con azioni che possono essere fonte di responsabilità giuridica, anche via della formulazione di cui all’art. 692 c.p., che recita:
“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619â€.
La questione pertanto rimane in una zona “grigia†nelle more dell’intervento del legislatore che colmi tale lacuna.
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Cesate, 05.02.2024
Cav. Claudio Capozza