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AUTOVELOX FUORILEGGE - SENTENZA TRIBUNALE DI PADOVA N. 1152/2024

2024-07-10 17:13

Avv. Emanuele Dalla Palma

NEWS LEGALI, AUTOVELOX - SENTENZE, CODICE DELLA STRADA,

AUTOVELOX FUORILEGGE - SENTENZA TRIBUNALE DI PADOVA N. 1152/2024

Sentenza 1152/2024 TRIBUNALE DI PADOVA - AUTOVELOX

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Con Sentenza n. 1152/2024 pubbl. il 20/06/2024 - il Tribunale di Padova, nella persona del Giudicante Dott. Roberto Beghini, ha accolto ricorso patrocinato dall'Avv. Emanuele Dalla Palma, promosso avverso verbale di contravvenzione comminato dal Comune di Cittadella per eccesso di velocità rilevata mediante apparecchiatura autovelox. Il ricorrente, impugnato il verbale, aveva eccepito carenza di omologazione MISE dell'autovelox con conseguente carenza della fonte di prova acquisita e utilizzata dalla Polizia Locale ai fini sanzionatori. 

 

Con sentenza 10.03.2023 n. 1393/22, il G.d.p. di Padova aveva rigettato l’opposizione proposta avverso verbale di contravvenzione comminato dal Distretto di polizia locale PD1A con cui aveva contestato superamento di km/h 7,10 - in data 14.07.2022, in via Copernico a Cittadella - del limite di velocità di km/h 70, eccesso di velocità accertato mediante apparecchiatura autovelox VELOCAR modello RED & SPEED EVO L1,  matricola n. 173. 

Nella sentenza il giudice di pace aveva osservato quanto segue. “L’opponente sosteneva l’insussistenza del fatto rilevando l’assenza di omologazione del tipo di apparecchiatura utilizzata nonché la mancata omologazione e approvazione dello specifico dispositivo utilizzato… Il ricorso è infondato. Come confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, la violazione delle norme sulla velocità, la violazione delle norme sulla velocità deve ritenersi provata sulla base delle verbalizzazioni dei rilievi effettuati dalle apparecchiature previste dall’art. 142 co 6 Cds,  cioè le apparecchiature debitamente omologate (Cass. sent. 766/97). Il ricorrente sosteneva che il dispositivo risultava solo approvato ma non anche omologato, derivandone l'illegittimità dell'accertamento. Secondo il Giudice di Pace l'apparecchiatura risultava in realtà perfettamente conforme a quanto prescritto dall'art. 45 co. 6 del CDS, che rinvia al   Regolamento di attuazione per indicare quali siano i dispositivi soggetti “all'approvazione od omologazione e da parte del Ministero dei Lavori Pubblici… Nello stesso Regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione. Atteso l’utilizzo   della particella disgiunta “od” deve ritenersi che a norma del Codice della Strada omologazione ed approvazione si equivalgano. Lo stesso dettato normativo dell’art. 192 dello stesso regolamento citato dalla opponente, con riferimento all’art. 45 distingue quali siano gli apparecchi oggetto di omologazione e quelli oggetto di approvazione rispettivamente al co. 2 e al co. tre in cui specifica“ il Ministero dei Lavori Pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal co. 2”. D'altro canto l’art. 345 del Regolamento di Attuazione del CdS prevede al comma 2 che ”Le singole apparecchiature devono essere approvate” confortando la predetta interpretazione.

La circostanza che l’art. 142 al comma 6 CdS riporti esclusivamente l'aggettivo omologato deve dunque ritenersi irrilevante ai fini della presenza dei requisiti necessari per l'idoneità dell'apparecchiatura ad essere utilizzata, tenuto conto che ogni norma deve essere interpretata di concerto con le altre che regolano una specifica materia. La giurisprudenza stessa allegata agli atti da parte attrice in particolare quella della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, fa d'altro canto riferimento alla necessità per le apparecchiature di misurazione della velocità della sottoposizione a taratura periodica e controllo di funzionalità. Parte opposta costituendosi a prodotto oltre al decreto di approvazione, regolarmente pubblicato in G. U. altresì il certificato di taratura rilasciato dall’ente preposto Accredia, autorizzazione di installazione dello strumento e verbale di verifica di funzionalità dello stesso (doc. 4). Non risulta, invece, fornito dal ricorrente alcun riscontro obiettivo di possibili difetti di funzionalità e di funzionamento dell’apparecchio utilizzato come era suo onere allegare. Inconferenti sono le argomentazioni svolte in ordine ad una pretesa esclusiva competenza MISE sulle apparecchiature relative alle misurazioni: una direttiva del 06/12/2021 del medesimo ministero richiamando il decreto 21/04/2017, disciplinante le misurazioni di sua competenza, chiarisce come esse si riferiscano ad altro ambito punto la disciplina del codice della strada e peraltro normativa speciale punto da ultimo si ribadisce che omologazione o approvazione riguarda il prototipo mentre la garanzia del buon funzionamento del singolo dispositivo è data dalla sua taratura periodica e dalla verifica di funzionalità. L’opposizione va dunque respinta”.

  1. Avverso tale sentenza  è stato tempestivamente proposto appello.  Il Comune di Cittadella è rimasto contumace. Precisate le conclusioni, al termine della discussione la causa è stata  decisa mediante lettura della sentenza in udienza pubblica.
  2. Con un primo motivo, l'appellante “ravvisa, eccepisce e contesta, in riferimento al richiamato capo della sentenza, carenza di motivazione, nullità, erroneità e illogicità dell’iterdecisionale per manifesta violazione ed errata od omessa applicazione, in principalità dell''articolo 101 e 111 Costituzione italiana, R.D. 7088/1890, Direttiva 80/181/CEE del 20.12.1979 , D.P.R. n. 802 del 12 agosto 1982, L. 273 1991 , D.M. 179 2000, artt. 45 comma 6° C.d.S., art. 142 co 6° CDS, articoli 192 co 2°, 3° e 7° Legge 273   1991, art. 345 del Regolamento di Attuazione del          Cds D.M. 282/2017. Rileva e si contesta altresì violazione degli art. 115, 116 cod. proc. civ. e art. 2697, c. 2, cod. civ per avere il giudice riconosciuto rilevanza probatoria legale al dato velocità acquisito da apparecchiatura autovelox sottoposta a mera approvazione e taratura da parte del MIT omettendo di considerare, in base a tale assunto, la sussistenza del prevalente obbligo di omologazione metrologica MISE dell’autovelox siccome tassativamente prescritto da norme primarie nazionali e comunitarie di grado superiore, in caso di strumenti metrici utilizzati per scopi legali”. 
  3. Alla data di discussione, il procuratore dell'appellante ha anche fatto riferimento ad un recente arresto della Corte di legittimità

 

Con un secondo ed ultimo motivo, l'appellante  insiste nell’affermare che il tratto stradale      ove è avvenuta la rilevazione mediante autovelox Velocar, SR 53, chilometrica 24+470 nel comune di Cittadella, direzione VI-TV, lungo via Nicolò Copernico, non soddisfa le caratteristiche tecniche previste dagli artt. 1, 2 e 36 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, inoltre, il Comune non avrebbe dimostrato neppure la corretta prima installazione, funzionalità e taratura della specifica apparecchiatura.

  1. Il Tribunale di Padova ha ritenuto che il primo motivo di impugnazione sia fondato.

In punto di fatto, è pacifico che malgrado l’opposto tenore testuale del verbale di contestazione del 21.07.2022, la rilevazione della velocità tenuta dall'appellante è stata in realtà in realtà effettuata tramite un'apparecchiatura non omologata (v. nota Comune di Cittadella 5.09.2022, prodotta , nella quale l’Ente ritiene che omologazione  approvazione abbiano lo stesso significato).

La questione giuridica relativa alla differenza tra omologazione ed approvazione, è stata di recente decisa da Cass., sez. II, ord. 18.04.2024, n. 10.505, dalla quale lo scrivente ritiene di non discostarsi. Sulla base degli artt. 142, sesto comma, e 45, sesto comma, del codice della strada, nonché dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione, la Suprema Corte ha ritenuto corretta “la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poichè l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021)è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s.  per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l’inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l’utilizzo dell’espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: 

in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l’accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”.

Applicando tali principi alla fattispecie concreta, l’appello va accolto, atteso che,  come detto, è pacifico che la rilevazione della   velocità tenuta dall'appellante  è stata effettuata tramite  un’apparecchiatura non omologata. 

Per quanto argomentato Il Tribunale patavino ha accolto il primo motivo di appello riformando la sentenza di primo grado annullando il verbale.   Il Comune è stato condannato a rifondere  le spese dei due gradi di giudizio.

 

Una sentenza ben motivata, conforme alla soluzione sancita con  Ordinanza 10505/2024 dalla Suprema Corte al cui indirizzo il Tribunale patavino ha inteso aderire.

La questione della carenza di omologazione MISE relega le apparecchiature autovelox alla possibilità di attuare accertamenti ai soli fini statistici, precludendo l'utilizzo delle risultanze probatorie ai fini sanzionatori come previsto dall'art. 142 6° comma CDS.  

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