Cassazione Civile, Sez. III, Ordinanza 20 dicembre 2018, n. 32934 - Pres. Vivaldi, Rel. Scrima Il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo,ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza "ex tunc", sia pure limitatamente al periodo di durata del rapporto indicato nel contratto successivamente registrato.Nel caso in esame la Cassazione - richiamato il disposto dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311/04, per cui, indipendentemente dall’uso abitativo o meno cui l’immobile sia destinato, i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, essi non sono registrati - ha ribadito il principio di diritto di cui  alla sentenza delle Sezioni Unite n. 23601/17 (ovverosia la registrazione tardiva sana la nullità  ex tunc), limitandone però la portata nei sensi di cui alla massima.