ORDINE DI ESIBIZIONE art. 210 c.p.c. e 119 T.U.B. Il correntista ha diritto di richiedere all’istituto di credito sia la documentazione sia il rendiconto relativi ad un rapporto contrattuale. Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. del codice procedura civile, si fonda sul presupposto dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere conto all’altra, per mettere a conoscenza il risultato della propria attività . Èopportuno ricordare l’orientamento di legittimità prevalente in punto: "il correntista ha diritto di chiedere allabanca sia la documentazione sia il rendiconto relativi a un rapportocontrattuale la cui esistenza non sia controversa, atteso che «ilprocedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e s. c.p.c. èfondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale onegoziale di una delle parti di rendere il conto all’altra, facendoconoscere il risultato della propria attività " (così Cass.5091/2016 e Cass. 17283/2010) Con ordinanza n. 27769 emanata il 30.10.2019, la Corte di Cassazione Civile, Sezione Sesta,  rimarca il principio che pone in capo ai giudici di merito l’accoglimento della richiesta di ordine alla banca di esibizione, disposto ex art. 210 c.p.c. e previsto dall’art. 119 TUB, della documentazione necessaria alla ricostruzione dei rapporti con i clienti. Di conseguenza il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre il diritto di ottenere ai sensi dell’art. 119 TUB la documentazione inerente il rapporto stipulato, fornendo la  sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale. L’art.119 TUB riconosce, come noto, al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Secondo giurisprudenza ormai consolidata la norma riconosce al cliente della banca il diritto di ottenere la documentazione riguardante tutte le operazioni del periodo a cui il cliente sia in concreto interessato.