Â
Â
Â
AUTOVELOX - G.D.P. DI BELLUNO AVV. SCHIOPPA ACCOGLIE IL RICORSO - DETTAGLIATA E ARTICOLATA MOTIVAZIONE
Â
Â
Â
Codice della Strada e Regolamento dettano una disciplina chiara e distinta  in tema di OMOLOGAZIONE e APPROVAZIONE
Motivata e ben articolata sentenza emessa dal Giudice di Pace di Belluno Dott. Avv. Fabrizio Schioppa intervenuto in tema di omologazione di apparecchiature autovelox utilizzate dalle forze dell'ordine.
Attesa la normativa in tema di circolazione veicolare, richiamati pregressi principi sanciti in materia dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, il Giudice ritiene che la mera approvazione delle apparecchiature autovelox non sia condizione bastevole a legittimare l'acquisizione di una prova valida e opponibile all'utente della strada. Per accertare e contestare la violazione dei limiti di velocità le apparecchiature devono essere preventivamente omologate, non solo approvate. I rilevamenti eseguiti mediante apparecchiature omologate potranno valere quali fonti di prova. Diversamente il provvedimento sanzionatorio, ove opposto, va annullato. E' quanto emerge in modo esautivo dalla sentenza emessa dal G.d.p. di Belluno in data 21.09.2021 che giunge ad esclude l'"equivalenza" tra omologazione e approvazione, trattandosi di due procedure che perseguono specifiche e distinte finalità . L'omologazione è di esclusiva competenza del M.I.S.E. spettando, diversamente, al M.I.T. la procedura di mera approvazione. Il contrario parere espresso dal Dirigente Generale del M.I.T. Ing. Lanati  in data 11.11.2020 è errato, contrario al dato normativo, e va disatteso. Spetta alla Magistratura fornire un corretto quadro applicativo delle norme in richiamo, rientrando la sentenza in quel filone giurisprudenziale che sta trovando sempre maggiore seguito.