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UN (critico) REQUISITO ESSENZIALE DELLA MID
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· Risultato della misurazione
· Criticità nella “gestione†del dato di misura
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In Metrologia legale l’attività primaria di uno strumento di misurazione è quella di determinare quantitativamente la grandezza fisica che si sta misurando. Se si comanda la consegna di 10 litri di carburante devo leggere 10 L sul visualizzatore dei “volumi†del distributore con il quale sono stati erogati: 10 L costituisce il risultato della misurazione. Se si comanda la consegna di 2 kg di pane devo leggere 2kg sul visualizzatore della bilancia utilizzata per determinare il peso del pane acquistato: 2 kg costituisce il risultato della misurazione.
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I due esempi citati forniscono lo spunto per diverse riflessioni:
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La vendita del carburante è avvenuta “a volumeâ€, apprezzato attraverso un complesso di misurazione comunemente identificato come “distributoreâ€, ed il risultato è stato espresso come multiplo dell’unità di misura dei volumi che è il Litro il cui simbolo è L.
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La vendita del pane è avvenuta “a pesoâ€, apprezzato attraverso uno strumento per pesare identificato come “bilanciaâ€, ed il risultato è stato espresso come multiplo dell’unità di misura della massa che è il chilogrammo il cui simbolo è kg.
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L’importante elemento comune ai due esempi è che la misurazione è avvenuta in presenza del venditore e dell’acquirente: in tal caso si dice che la misura è stata accertata in contraddittorio tra le parti.
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A tal riguardo il legislatore della MID ha fissato, nella sezione dei Requisiti Essenziali, un fondamentale principio così declinato al p.to 10.5 dell’Allegato I della MID:
“A prescindere dal fatto che sia possibile o meno leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilità , esso deve comunque essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato facilmente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da corrispondereâ€.
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È bene pertanto osservare come la disposizione operi in relazione alla valenza del dato metrologico destinato a far fede tra le parti: esso è esclusivamente quello dedotto per lettura del visualizzatore dello strumento di misura, non certo quello teletrasmesso ad un sistema informatico remoto.
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Pertanto i dati di consumo, non rilevati per “lettura del visualizzatore†e riportati nelle bollette relative al consumo dell’energia – elettrica o gas -, non sono dedotti nella modalità prevista dalla direttiva MID; nelle bollette, sotto la voce “costo della materia primaâ€, viene appostato il dato di consumo “tramesso†a remoto dal contatore inserito in un vero e proprio “sistema di misurazione†in ciò negligendo la citata disposizione di cui al già richiamato p.to 10.5 dei requisiti essenziali di cui allegato I della MID stessa.
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Ciò non solo integra una vera e propria violazione sanzionata in via amministrativa dal D.Lgs. 19.5.2016, n. 84, ma riverbera i suoi effetti anche sull’affidabilità del dato di misura del consumo stante il carattere di antigiuridicità del modo col quale è stato dedotto. In concreto: il dato non è quello letto in ossequio al principio del contraddittorio, ma quello teletrasmesso.
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Cesate, 19.12.2023
Cav. Claudio Capozza
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