MEGLIOAFFIDARSI AGLI ESPERTI !Nel fornire benie servizi banche, finanziarie, società di leasing si avvalgono dicontratti standard per adesione. Le condizioni negoziali vengono"imposte" lasciando al Cliente limitata capacità decisionale.  Pure in presenzadi contratti standard emergono clausole negoziali non conformi allalegge, principalmente nella determinazione di interessi, oneri,commissioni e spese previsti a carico del Cliente.Le anomalieusualmente rinvenute in conti correnti, affidamenti, mutui, leasing,derivati e similari ne consentono il ricalcolo depurando interessi,oneri, commissioni e spese indebitamente corrisposte o di poter escluderefuturi indebiti.Non di raro lesomme pagate e non dovute sono rilevanti, potendo fare la differenzain situazioni critiche o di presupposto indebitamento. Noti i risvoltideleteri di una segnalazione alla Centrale Rischi di Banca d’Italia o nei Sistemi di Informazione Creditizie attestata suinformazioni non corrette.Unaverifica oculata dei contratti affidata agli esperti CTLrisulta, pertanto, utile e necessaria per riequilibrare l’esattogrado di affidabilità creditizia.Per fornirecorretta soluzione al problema si procede per gradi.Va acquisita ladocumentazione contrattuale completa per tipologia negoziale.Se nondisponibile viene inoltrata agli istituti creditizi richiesta diconsegna ex art. 119 TUB. I contrattivengono sottoposti ad accurata analisi preventiva, rimessa ai legaliCTL specializzati in materia, per individuarne eventuali anomalie.In presenza dicondizioni contra legem si affida l’indagine dinatura tecnico-contabile a consulenti esperti in analisi bancaria,per determinare l’esatto ammontare delle somme indebitamentecorrisposte e attuare la rimodulazione futura deifinanziamenti/affidamenti in essere.In base alleanomalie contrattuali riscontrate e all’ammontare degli indebitipagamenti determinati in base ad elaborato peritale, si procede, inaccordo con il Cliente, a trattare il caso con istituti e finanziariedi riferimento.In ipotesi diriscontro negativo degli istituti si potrà attivare la procedura dimediazione obbligatoria prevista dalla Legge 28/2010. Se lamediazione non dovesse sortire risultati positivi si potrà procederein giudizio, affidando la soluzione del caso alla Magistraturaordinaria o devoluta ad arbitrato in presenza di clausolacompromissoria. I CONSULENTI CTL SONO A TUA DISPOSIZIONE PER QUALSIVOGLIA NECESSITA’ E CHIARIMENTO