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CENTRO TUTELA LEGALE

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CENTRO TUTELA LEGALE

Professional Network

 

Sede Nazionale

Via Giovan Battista Barbieri n. 17

36061 - Bassano del Grappa (VI)

Tel .0424567533

info@centrotutelalegale.net

 

C.F. 91056140246


 

​ la tutela è un tuo diritto

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REGOLAMENTO DEL CENTRO TUTELA LEGALE®​ PROFESSIONAL NETWORK

 

Art.1 – Il CENTRO TUTELA LEGALE®, con acronimo "CTL", istituito e disciplinato sulla base all’atto costitutivo e al relativo statuto, qualifica e identifica un network professionale facente capo alla Associazione Nazionale dei Consumatori e delle Micro Imprese MIGLIORE TUTELA, per brevità Migliore Tutela (www.miglioretutela.it )
Il sito web ufficiale del Centro Tutela Legale, costituente punto di riferimento funzionale per divulgare e pubblicizzare a vantaggio dei Consulenti e del vasto pubblico l’organizzazione e l’operatività del network professionale, è identificato dal link www.centrotutelalegale.net. 

Art.2 - Centro Tutela Legale è, pertanto, denominazione identificativa e marchio del network professionale accessibile tramite il sito internet www.centrotutelalegale.net, gestito dal “Coordinamento Nazionale CTL”, sulla base del presente regolamento, atto a condividere e conseguire i seguenti obiettivi primari: 
a. Coordinare e incentivare con metodologie e pianificazioni condivise lo sviluppo e il collegamento, su territorio nazionale e internazionale, tra professionisti, esperti di settore, compagini societarie ed enti – denominati indistintamente “Consulenti CTL” - operanti in via autonoma nell’ambito di disparate attività professionali e su specifiche aree di competenza, allo scopo di fornire consulenza e assistenza di settore, altamente qualificata, e servizi di natura legale, economica, commerciale,  tecnico-peritale, scientifica, sociale, assistenziale, medica, medico-legale, favorendo partecipazione, comunicazione, interscambio e condivisione di idee, conoscenze, attività e collegamenti funzionali tra gli aderenti per una maggiore operatività professionale a vantaggio reciproco e della Collettività.
b. Le varie attività del network verranno gestite e coordinate a favore dei Consulenti e della Clientela con modalità esecutive efficaci e condivise, atte a mantenere l'elevato standard qualitativo delle prestazioni e dei servizi erogati, con obbligo da parte dei Consulenti CTL di attenersi alle regole comportamentali dettate dallo statuto, dal presente regolamento e dal Codice Etico CTL, attesa la supervisione rimessa al “Coordinamento Nazionale CTL”, organismo centrale autonomo, apolitico e apartitico.
c. Consentire ai Consulenti CTL di promuovere, in piena autonomia, l'erogazione di prestazioni e servizi professionali connotati da elevati standard qualitativi e di settore, potendosi in contesto avvalere dei vari servizi convenzionati tra professionisti, associazioni, società ed enti operanti nei più disparati settori del diritto, in attività aziendali, creditizie, finanziarie, fiscali, tributarie, assicurative, tecnico-peritali, scientifiche, sociali, investigative e ulteriori attività compatibili con le finalità e gli ambiti di operatività del network.

 Art.3 - Centro Tutela Legale si avvale, per il coordinamento della sua operatività interna ed esterna, di un Coordinatore Nazionale CTL nominato e designato dal Consiglio Direttivo di Migliore Tutela, scelto tra i suoi membri,  per potersi attivare con modalità regolamentari operative di gestione e vigilanza accettate e condivise dai Consulenti aderenti a CTL, atte a consentire l’interattività e l’interscambio informativo e funzionale tra Consulenti e Clientela, come pure tra Consulenti, Clientela e sede centrale, funzionale al mantenimento costante di elevati standard qualitativi professionali delle prestazioni  e dei servizi erogati a favore della Clientela.

Art.4 - Requisiti fondamentali e inderogabili del Consulente per poter aderire a CTL Professional Network sono: 
a)  piena autonomia societaria, professionale, lavorativa personale o associativa sotto il profilo fiscale e organizzativo;
b) comprovata capacità lavorativa, operativa, decisionale, strutturale, societaria, economica, patrimoniale e professionale nello specifico settore di attività usualmente esercitata; 
c) appartenenza/iscrizione ad un albo/consiglio/ordine o categoria professionale o aziendale riconosciuta a livello nazionale o internazionale, ovvero riconosciuti requisiti professionali acquisiti in determinati settori o materie; 
d)  specializzazione e possesso di comprovate competenze/esperienze di settore in materia di diritto civile, penale, amministrativo e su materie di attinenza aziendale, creditizia, finanziaria, fiscale, tributaria, assicurativa, tecnico-peritale, investigativa, medica, medico-legale, sociale, sociologica e ulteriori attività compatibili con le finalità e ambiti di operatività del network;
e) assenza di carichi pendenti, procedure concorsuali, cause di incompatibilità; 
f) condotta specchiata sotto il profilo lavorativo, aziendale e professionale; 
g) adesione e iscrizione al CENTRO TUTELA LEGALE Professional Network valida per almeno 12 mesi consecutivi, previa regolare compilazione, sottoscrizione e inoltro alla sede centrale dei moduli di iscrizione con relativi allegati e attestazione di avvenuto pagamento della quota adesiva annuale di iscrizione a Migliore Tutela, per accedere al comparto operativo del network e fruire delle relative agevolazioni e dei servizi. 

Art.5 - L’adesione a CTL Professional Network avviene, in via esclusiva, tramite compilazione e sottoscrizione da parte del potenziale Consulente CTL degli appositi moduli di iscrizione scaricabili dal sito web istituzionale secondo le modalità ivi previste;
5.a. Le domande di adesione verranno sottoposte a successivo vaglio discrezionale e selettivo rimesso al Coordinatore Nazionale CTL che, accertata la sussistenza dei requisiti idonei e conformi in capo al potenziale candidato, ne decide la relativa ammissione previa valutazione diretta, o attuata con ausilio di Consulente CTL all’uopo designato e delegato dal Coordinatore Nazionale CTL, mediante colloquio anche tramite videoconferenza, per testare l'effettiva sussistenza delle qualifiche di ammissione indicate nel modulo di iscrizione, il grado di conoscenza della materia o delle materie di specifica specializzazione e riferimento, la personalità del candidato.
5.b. L’adesione a CTL comporta, senza nulla pregiudicare, obbligo del candidato di segnalare e indicare al Coordinatore Nazionale CTL l’adesione pregressa, contestuale o subentrata a network professionali similari, strutture societarie o associazioni.
5.c.    In qualsiasi momento, con una semplice comunicazione inoltrata a mezzo pec, in alternativa a mezzo raccomandata a.r., il Consulente potrà recedere dal CTL Professional Network senza che ciò abbia a comportare diritto o pretesa alcuna di restituzione, anche parziale, della quota di adesione annuale in corso od ulteriori oneri o spese già corrisposte, qualora richieste.

Art.6. Qualora pervenga al candidato comunicazione formale, a mezzo pec o email, di avvenuto accoglimento della sua domanda di adesione al CENTRO TUTELA LEGALE® Professional Network, il medesimo dovrà  effettuare, solo qualora espressamente richiesto nella inoltrata comunicazione di accettazione della domanda di adesione a CTL, per perfezionare l'iscrizione al network ed ottenere le agevolazioni tutte da ciò derivanti – collegamenti operativi,  pubblicazione online pagina web dedicata, accesso e fruizione dei servizi CTL a vantaggio proprio e della Clientela – versamento della quota adesiva annuale a Migliore Tutela oltre ad un contributo spese una tantum per elaborare la scheda del  Consulente e l’inserimento nel database del network e del sito istituzionale all’uopo stabilita e comunicata.
Su decisione adottata a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio direttivo di Migliore Tutela è fatta espressa riserva di poter esentare dal pagamento della quota associativa a Migliore Tutela e del contributo spese a Consulenti selezionati aventi determinati requisiti, qualifiche e competenze.

Art.7 - Tutti i Consulenti regolarmente iscritti al Network Professionale CTL: 
a.  Potranno fruire, nei limiti autorizzativi e impositivi stabiliti e formalmente concessi in base a comunicazione formale inoltrata dal Coordinatore Nazionale CTL, del marchio identificativo, del logo, dei servizi e della piattaforma internet del CTL® Professional Network gestita tramite il sito www.centrotutelalegale.net ;
b.   Si obbligano a fornire e mettere a disposizione di CTL Professional Network, degli aderenti alla struttura e della Clientela da quest'ultima acquisita in ragione di richiesta consulenziale prevenuta tramite il servizio di consulenza online o per altra diversa via collegata a Migliore Tutela, la propria collaborazione e assistenza professionale in ragione delle competenze di specifico settore e pertinenza per redigere e\o fornire a favore del Cliente, con i meccanismi predisposti e operativi sul sito internet istituzionale, succinta e qualificata pre-analisi formale del caso di specifico interesse, senza nulla poter esigere in termini di compenso o emolumento economico d'altra natura, per questa sola fase di analisi preliminare, fatta salva possibilità di esigere eventuali spese vive resesi necessarie per rendere possibile l’espletamento dell’incarico che il Consulente CTL dovrà sempre comunicare in via preventiva al Cliente e da questi accettati mediante rilascio anticipato di autorizzazione formale;
c.    La succinta pre-analisi preventiva, in base a richiesta di consulenza avanzata online, resa dal Consulente CTL assegnatario della relativa richiesta, dovrà comunque essere sorretta da motivazioni tecnico-scientifiche rigorose, attendibili e aggiornate, in base alla scienza e al diritto, avvalorata da prevalenti e più recenti orientamenti dottrinali o giurisprudenziali o tecnico-scientifici sussistenti in materia favorevoli o contrari ad una prospettabile soluzione positiva o negativa del singolo caso. Per i quesiti di natura legale il Consulente CTL dovrà sempre e comunque privilegiare l'orientamento assunto in materia dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite qualora esistente, o l’orientamento maggioritario prevalente e accreditato di legittimità;
d.   Permane in capo al Consulente CTL che abbia inteso fornire risconto e analisi preliminare positiva del singolo caso a favore di Cliente aderente al servizio di consulenza online, e/o segnalato e/o acquisito per altra via, successiva incondizionata libertà e discrezionalità in ordine all'instaurazione di un rapporto professionale o societario diretto intuitus personae con il Cliente mirato a fornire in via autonoma – sotto ogni profilo pur nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e del Codice Etico CTL - ulteriori attività a carattere consulenziale o assistenziale professionale, anche di mero approfondimento, ritenute funzionali e indispensabili alla soluzione concreta e positiva del caso;
e. In caso di instaurazione di un rapporto intuitus persone tra Cliente e Consulente CTL, incombe sempre su quest'ultimo obbligo di predisporre un preventivo formale di massima dei costi e delle competenze che riterrà di dover applicare e richiedere per portare a compimento la prestazione richiesta, conforme al modulo fornito dal servizio CTL “Patti Chiari”, da sottoporre ad accettazione e sottoscrizione formale del Cliente;
f.  Potranno chiedere e ottenere la collaborazione degli altri Consulenti aderenti a CTL Professional Network a prezzi agevolati, preventivati, convenzionati e di favore, pur anche finalizzata ad erogare e garantire sempre alla Clientela consulenza e assistenza professionale altamente qualificata e specializzata. A tale scopo il Consulente CTL concorderà, preventivamente, con Consulente CTL od altro operatore esterno esperto e qualificato, il compenso relativo alle prestazioni professionali o dei servizi da erogare a favore del Cliente, da quest'ultimo sempre e comunque accettato previa sottoscrizione di proposta formale adesiva conforme o similare al modulo fornito dal servizio CTL “Patti Chiari”.

Art.8 – Con il versamento della quota adesiva a Migliore Tutela, l'iscrizione e la corresponsione del contributo spese per adesione al CTL® Professional Network – qualora richieste - il professionista, la società o l'ente acquisisce il diritto all’inserimento nel database CTL del proprio nominativo, con indicazione della professione o dell'attività esercitata, dell'ambito di specializzazione e altre notizie utili di riferimento che si obbligherà a fornire ( es: curriculum vitae - informazioni base)  purché attendibili e non mendaci, inserite e visibili in apposita scheda web dedicata, correlate di fotogramma identificativo, ulteriori eventuali collegamenti esterni (link) purché compatibili e formalmente autorizzati dal Coordinatore Nazionale CTL, ulteriore contestuale inserimento dei dati sensibili nella banca dati esistente nel sito internet www.centrotutelalegale.net, elementi tutti idonei e funzionali a fornire al pubblico e alla Clientela oggettiva trasparente garanzia di appartenenza e visibilità del Consulente al network, attestante in contesto l'adesione ai vincoli e alle finalità aggregative e operative previste nel presente Regolamento e nel Codice Etico CTL.

Art.9 – Sotto il profilo organizzativo, funzionale e programmatico il Network CTL fa capo al Coordinatore Nazionale CTL, organo centrale rappresentativo e referente per il pubblico e per i Consulenti CTL, delle attività e dei servizi offerti ed erogati direttamente, in via esclusiva, dai Consulenti CTL convenzionati. 
9.a - Il Coordinatore Nazionale CTL, organo referente e rappresentativo del Centro Tutela Legale® Professional Network, è collegato funzionalmente e direttamente all’Associazione Nazionale dei Consumatori e delle Micro Imprese Migliore Tutela, essendo individuato ed eletto tra i membri del Consiglio Direttivo di Migliore Tutela, con votazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri (50% + 1)  e da questi incaricato e delegato secondo le disposizioni statutarie.
9.b - Il Coordinatore Nazionale CTL ha funzioni di coordinamento e vigilanza dell’attività del network professionale CTL e risponde nei confronti del Consiglio Direttivo di Migliore Tutela. Rappresenta il network nei confronti di terzi. 
9.c - La carica di Coordinatore Nazionale CTL dura tre anni ed è rinnovabile per pari periodo, salvo intervenute dimissioni.
9.d - L’organizzazione e l’operatività funzionale interna del network CTL è rimessa in via esclusiva al Consiglio Direttivo di Migliore Tutela secondo le norme statutarie, del presente regolamento e del codice Etico CTL.
9.e - I Consulenti CTL identificano un partenariato professionale volontario, distinto e autonomo rispetto all’associazione Migliore Tutela, disciplinato secondo specifiche modalità operative e gestionali previste nel presente regolamento, nello statuto e nel codice etico CTL. 
9.f – Eventuali modifiche da apportare sotto il profilo organizzativo od operativo del network professionale potranno essere sempre segnalate dal Coordinatore Nazionale CTL e sottoposte al vaglio e alla decisione dei membri del Consiglio Direttivo di Migliore Tutela adottata a maggioranza assoluta (50%+1) in caso di subentrata necessità atta a rafforzare e migliorare l'ambito aggregativo e l'interscambio di professionalità e servizi. 

Art.10- I Consulenti CTL hanno la facoltà di partecipare a progetti di formazione e/o consulenza e/o monitoraggio nell’ambito di attività o programmi nazionali o comunitari e nell’ambito di progetti ove è richiesta una rete nazionale di Esperti. Potranno altresì proporre iniziative degne di attenzione, qualora mirate a migliorare l'ambito di operatività e la qualità del network  e/o rendere maggiormente fruibili i servizi ad esso collegati.

Art.11- Al Coordinatore Nazionale CTL è conferita e delegata, ex art. 15 dello statuto CTL, la facoltà di istituire Comitati Tecnico-Scientifici temporanei o permanenti, composti da tecnici, consulenti e professionisti di comprovata capacità, operativi su territorio nazionale ed estero, con funzione di analisi e ricerca altamente qualificata di settore e per materia, atta a fornire motivato, oggettivo e rigoroso riscontro su questioni e problematiche di interesse collettivo o privato. Ogni Comitato Tecnico-Scientifico, gestito in base ad apposito regolamento, diverrà punto centrale di riferimento e coordinamento per i Consulenti CTL in caso di avanzata richiesta di ricercare una soluzione o un responso fondato, obiettivo  e qualificato su questioni particolarmente complesse e controverse di svariata natura.

ART. 12- Il Coordinamento Nazionale CTL, istituito ex art. 16 dello statuto CTL, ha ampia facoltà di chiedere all’Associazione Nazionale dei Consumatori e delle Micro Imprese Migliore Tutela di promuovere e agevolare la sottoscrizione di convenzioni con associazioni, professionisti, enti, società al fine di organizzare e\o migliorare i servizi di assistenza, consulenza, formazione, pubblicità su base nazionale o internazionale con iniziative di vario genere.

Art.13- L’adesione al network CTL® non comporta alcun diritto di esclusiva in ordine a specifiche competenze professionali e\o territoriali da parte del Consulente CTL nell’espletamento delle funzioni di cui all’art. sub 7, fatto salvo quanto diversamente previsto nel Codice Etico CTL. 
13.a - Il Consulente CTL potrà recedere dal Network in qualsiasi momento con una semplice comunicazione inoltrata a mezzo pec al Coordinamento Nazionale CTL od uno dei suoi membri o, in alternativa, con lettera a.r. inoltrata all'indirizzo della sede nazionale, fermo restando che eventuali attività di consulenza o assistenza attivate dal Consulente CTL e dal Coordinamento Nazionale in via congiunta dovranno essere condotte a termine in base al contratto stipulato nell’ambito delle attività professionale o aziendale intesa svolgere a favore del Cliente e da questi richiesta; 
13.b - L'inosservanza da parte del Consulente CTL delle condizioni previste nel presente Regolamento e nel Codice Etico CTL, pur anche accertabili sulla base e il vaglio di eventuali segnalazioni pervenute al Coordinatore Nazionale CTL mediante il servizio “SEGNALA ABUSI”, comporterà adozione dei provvedimenti disciplinari stabiliti nel presente regolamento e nel Codice Etico.

Art.14 –L’inosservanza o la violazione anche parziale delle regole dettate dal presente Regolamento e/o del Codice Etico CTL  o da ritenersi diversamente e comunque illecita, riprovevole, immorale, o non adeguata alle finalità del network, o lesiva  della  reputazione o dell’immagine del network e dei suoi Consulenti, anche coinvolgenti direttamente o indirettamente Migliore Tutela o suoi componenti o Collaboratori, potrà comportare a carico del Consulente CTL, a seconda dell’accertata gravità del caso, adozione dei seguenti insindacabili provvedimenti disciplinari: a) richiamo, b) ammonimento, c) sospensione,  d) radiazione definitiva e irreversibile dalla compagine aggregativa del Network Professionale CTL con conseguente interdizione da ogni diversa ulteriore attività e/o servizio e/o compartecipazione correlata a CTL Professional Network o a Migliore Tutela
14.a - La valutazione sulla condotta dei Consulenti CTL, qualora segnalata per ravvisata contrarietà alle disposizioni del presente Regolamento e/o del Codice Etico CTL, o da ritenersi diversamente non consona, illecita, riprovevole, immorale, o non adeguata alle finalità del network, o da reputarsi lesiva della buona reputazione del network e/o dei suoi Consulenti o dell’Associazione Migliore Tutela, è rimessa ad una Commissione di Vigilanza di Migliore Tutela all’uopo istituita presso la sede operativa centrale a sensi dell’art. 14 dello statuto CTL.
14.b - La Commissione di Vigilanza viene istituita su impulso del Coordinatore Nazionale CTL o di un membro del Consiglio di amministrazione di Migliore Tutela.
14.c - La Commissione di Vigilanza è composta da n. 3 membri designati e selezionati in via del tutto casuale e con turnazione, mediante nominativo apposto su foglietti del tutto identici piegati e non leggibili inseriti in un contenitore e pescati a caso dal Segretario Nazionale di Migliore Tutela, tra i membri del Consiglio di Amministrazione di Migliore Tutela operativi alla data della sua istituzione. 
14.d - I membri eletti designano ed eleggono tra di loro il Presidente della Commissione di Vigilanza. 
Il Presidente della Commissione di Vigilanza ha potere rappresentativo nei confronti delle parti e dei terzi e risponde direttamente del proprio operato e dell’attività svolta dalla Commissione di Vigilanza al Consiglio Direttivo di Migliore Tutela.
Le attività tutte svolte dalla singola Commissione di Vigilanza vengono registrate su supporto cartaceo e digitalizzati per essere conservati e consultabili dalle sole parti interessate e autorizzate presso la Segreteria Nazionale di Migliore Tutela.
14.e – Entro trenta giorni dalla sua istituzione la Commissione di Vigilanza, acquisiti gli elementi oggettivi di riscontro posti a fondamento dell’asserita violazione, sentito il parere del Coordinatore Nazionale CTL, acquisiti ulteriori elementi di raffronto,  sentita direttamente la parte segnalante l’abuso e le relative ragioni di lagnanza, sentito preliminarmente a riguardo delle mosse accuse il Consulente CTL segnalato, valutato preliminarmente il caso, provvederà, a seconda dei casi, a: a) archiviare la pervenuta segnalazione ove ritenute insussistenti o non sufficientemente motivate, fondate o gravi le ragioni di lagnanza, dandone pronta comunicazione alle parti direttamente interessate; b) formalizzare l’imputazione mossa a carico del Consulente CTL andandone a notificare il relativo contenuto unitamente a comunicazione di inizio del procedimento di verifica, con avvertimento volto al Consulente indagato a poter inoltrare proprie memorie difensive entro il termine perentorio di giorni 30.
14.f – Sia la parte segnalante l’abuso che il Consulente CTL segnalato posso chiedere in ogni momento, fino ad esaurimento del procedimento di verifica, di essere sentiti personalmente dal Coordinatore Nazionale CTL o della Commissione di Vigilanza e\o di essere messi a confronto diretto tra loro alla presenza del solo Coordinatore Nazionale CTL o della Commissione di Vigilanza a mezzo call-conference anche al fine di trovare o tentare di trovare bonario accomodamento dell’insorta vertenza.
14.g - Entro 15 giorni dall’intervenuta scadenza del termine utile per l’inoltro da parte del Consulente CTL indagato di proprie memorie difensive, la Commissione di Vigilanza delibera e comunica la fine della fase istruttoria, riservandosi di emanare uno dei provvedimenti disciplinare previsti dall’art. 14 primo comma, entro i successivi 15 giorni. 
14.h – Del provvedimento disciplinare adottato verrà data comunicazione alle parti direttamente interessate.
14.j – Ove non ritenuto conforme il provvedimento disciplinare emanato potrà essere impugnato da una delle parti interessate, entro e non oltre 30 giorni dalla intervenuta comunicazione, mediante istanza da rimettere a decisione di un Mediatore avente sede presso la circoscrizione di Vicenza o comunque abilitato a poter discutere e definire la procedura in via telematica, all’uopo designato per deliberare a sensi della legge 28/2010.
14.k – Il Consulente CTL indagato ritenuto responsabile risponderà direttamente nei confronti del Coordinamento Nazionale CTL, per il tramite della Commissione di Vigilanza CTL, come anche nei confronti di Migliore Tutela e del Cliente CTL interessato e/o coinvolto per i danni tutti, diretti o indiretti, patrimoniali o non patrimoniali eventualmente cagionati secondo i criteri ordinari di responsabilità civile e penale personale, professionale o societaria, da accertarsi e quantificarsi presso le competenti sedi giudiziarie, fatta salva la facoltà di potersi avvalere in via immediata ed alternativa di un Organismo di Mediazione competente e operativo in provincia di Vicenza o comunque abilitato a poter discutere e definire l’insorta vertenza in via telematica, all’uopo designato per deliberare a sensi della legge 28/2010.
14.i – Nel caso di radiazione definitiva deliberata dalla Commissione di Vigilanza CTL il Consulente radiato dovrà astenersi, in via immediata e incondizionata, dal dare prosecuzione ad ogni incarico ad egli assegnato dal Coordinamento Nazionale CTL, con conseguente obbligo restitutorio del materiale eventualmente fornito (di qualsivoglia natura),  inibizione e divieto all’ulteriore fruizione di ogni denominazione, logo, marchio, Know-how, programma operativo e/o collegamento facente capo a CTL o a Migliore Tutela, divieto di divulgazione di ogni notizia e/o informazione acquisita riguardante l'operatività del network o di quanto è venuto a conoscenza in ragione dell'incarico professionale assunto a favore di Cliente CTL o di terzi;
14.l - In caso di intervenuta radiazione dal network professionale CTL il nominativo e le informazioni riguardanti il Consulente CTL radiato verranno cancellate dal database di ricerca dei Consulenti CTL presente nel sito www.centrotutelalegale.net e, in contesto, verrà cancellata la pagina web di specifico suo riferimento e ogni altra informazione o collegamento interno od esterno al sito web istituzionale di CTL ove esistenti.

Art.15- Costituiscono parte integrante del presente Regolamento il Codice Etico CTL, il “MODULO A” inerente il codice comportamentale dei Consulenti CTL, il “MODULO B” relativo alla raccolta dati e il dettaglio delle competenze professionali del Consulente compresa la domanda di adesione del Consulente al CENTRO TUTELA LEGALE®  Professional Network. 

Art.16- Per la composizione di eventuali controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento e del Codice Etico CTL è competente in prima istanza un Organismo di mediazione autorizzato e operativo a sensi della legge 28/2010 in provincia di Vicenza e, in seconda istanza, in ragione del valore della vertenza, il Giudice di Pace di Bassano del Grappa o il Tribunale di Vicenza.

Art. 17- Per quanto non espressamente previsto e/o disciplinato nel presente regolamento e nel Codice Etico CTL si rimanda alla disciplina ordinaria prevista dalla legge vigente nello stato italiano.


Bassano del Grappa, 18.05.2022
Il Consiglio Direttivo di Migliore Tutela
Il Presidente Avv. Emanuele Dalla Palma

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