La Suprema Corte di Cassazione ritorna sul tema dell’omologazione delle apparecchiature autovelox ribadendo la necessità di verifica a taratura periodica annuale, con onere posto in capo alla Pubblica Amministrazione di fornire prova positiva dell’iniziale omologazione da potersi dimostrare solo in presenza delle certificazioni di omologazione e di conformità, facendo espresso richiamo a pregresse decisioni n. 14597/2021, 6645/2016 e 18022/2018.
Affermano gli Ermellini doversi evincere la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dello strumento dal verbale di contravvenzione che “non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorché e nell’istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato” (Cass n. 32369/2018).
Vengono infine richiamate la circolare del MIT 26/07/2005 ( Prot. 300/A4745/15/144/5/20/5) e successiva 13/06/2017 che prescrivono obbligo di verifica periodica di funzionalità e taratura con cadenza almeno annuale delle apparecchiature da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 e ss revisioni come laboratori di taratura accreditati da ACCREDIA od organismi legittimati.
Operazione di taratura da doversi reiterare, annualmente, nel tempo giusta ordinanza Cassazione Civile 22015/2022.
In sede di legittimità vengono pertanto ribadite le linee guida che, sovente, vengono disattese, senza valida motivazione alcuna, dai giudici di merito.