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CENTRO TUTELA LEGALE

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CENTRO TUTELA LEGALE

Professional Network

 

Sede Nazionale

Via Giovan Battista Barbieri n. 17

36061 - Bassano del Grappa (VI)

Tel .0424567533

info@centrotutelalegale.net

 

C.F. 91056140246


 

​ la tutela è un tuo diritto

cotes ctl logo sc

STATUTO DEL CENTRO TUTELA LEGALE ® PROFESSIONAL NETWORK

Art. 1 - Con il presente atto costitutivo e statuto viene istituito il "CENTRO TUTELA LEGALE”, identificato con l’acronimo "CTL", atto a qualificare un network professionale facente capo alla Associazione Nazionale dei Consumatori e delle Micro Imprese MIGLIORE TUTELA, per brevità Migliore Tutela (www.miglioretutela.it ).

Art. 2 – Il marchio identificativo “CENTRO TUTELA LEGALE”, unitamente al logo, è costituito dalle lettere C ed L separate da una spada racchiusi in un ovale.

Il sito ufficiale del Centro Tutela Legale, costituente punto di riferimento strumentale e funzionale per pubblicizzare e divulgare a vantaggio dei Collaboratori e del vasto pubblico l’organizzazione e l’operatività del network professionale, è identificato dal sito www.centrotutelalegale.net.

Art. 3 – Sotto la denominazione “Centro Tutela Legale” si identifica una rete modulare a partecipazione volontaria funzionale all’erogazione – ad opera e per intervento diretto di professionisti e lavoratori autonomi, società, associazioni ed enti aderenti al network - di prestazioni e sevizi specialistici distinti in settori e attività riguardanti competenze legali, aziendali, assicurative, finanziarie, tecniche, scientifiche, mediche, peritali, investigative e ulteriori attività e servizi compatibili con le finalità statutarie di Migliore Tutela, del presente statuto  e del Codice Etico CTL.

La sede del Centro Tutela Legale viene stabilita presso l’indirizzo dello studio o la sede del Coordinatore Nazionale CTL pro tempore, o in subordine presso il suo indirizzo di residenza, seguendo in automatico e senza necessità di ulteriore specifica gli eventuali futuri trasferimenti di sede e indirizzo, fatti salvi i cambiamenti di indirizzo della sede nazionale da potersi sempre e diversamente attuare su apposita delibera del Consiglio di Amministrazione di Migliore Tutela.

Art. 4 - Tutti gli aderenti selezionati per essere inseriti nella compagine del Centro Tutela Legale sono chiamati a sottoscrivere, per accettazione, una convenzione di collaborazione professionale con Migliore Tutela, il Regolamento e il Codice Etico CTL, con obbligo di osservanza delle regole ivi stabilite e adeguamento alle modalità operative e di servizio previste nel rispetto delle finalità statutarie.

Art. 5 – CENTRO TUTELA LEGALE   si propone di:

a) Rafforzare, valorizzare e tutelare il ruolo delle diverse categorie professionali e lavorative di settore riconosciute ed esistenti su territorio italiano e internazionale – a titolo meramente indicativo non anche esaustivo, Avvocati, Commercialisti, Consulenti aziendali, Consulenti finanziari, Consulenti assicurativi, Consulenti medici e medico-legali, Ingegneri, Architetti, Psicologi, Tecnici e Periti in generale,  altre categorie – nell’ambito dell’espletamento delle diverse attività specialistiche di consulenza, assistenza, rappresentanza,  tutela e difesa dei cittadini in generale, sia come singoli che in formazioni associative e societarie di persone e di capitali munite di personalità giuridica, pubblica o privata, nel pieno rispetto dell’etica professionale e delle norme deontologiche di categoria o dell’ordine d’appartenenza;

b) Vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, favorendo la tutela e la difesa dei diritti costituzionalmente garantiti, privilegiando, ove possibile, trattative in sede transattiva e conciliativa, pervenendo a soluzioni alternative delle vertenze in sede stragiudiziale o, nell’impossibilità di composizione bonaria, garantire la massima efficace e specialistica assistenza in sede giudiziale – in ogni stato e grado -, con anticipata esposizione e comunicazione agli assistiti delle problematiche e delle attività da espletare, del grado di difficoltà dell’intervento, con elaborazione  di un preventivo delle competenze professionali e dei costi di massima da esigere in relazione alle singole prestazioni richieste da formalizzare e sottoporre a sottoscrizione del Cliente per avallo (Patti Chiari).

c) Diffondere e valorizzare i profili etici e assistenziali della professione forense e delle ulteriori categorie professionali e lavorative aderenti al network professionale CTL, favorendo i processi di interazione tra le diverse realtà sociali, professionali ed economiche coinvolte in processi formativi, con prevalente ricorso a soluzioni di bonaria composizione delle vertenze alternative a quelle giudiziarie ove di possibile attuazione.

d) Promuovere e valorizzare mediante aggiornamenti o corsi di formazione lo sviluppo delle specifiche competenze professionali nei settori e materie di specifica competenza, individuando e accogliendo in seno alla compagine operativa CTL specialisti di comprovata esperienza preposti ad osservare, far osservare e perseguire, con spirito di mutua collaborazione, le finalità statutarie CTL nel rispetto dell’etica professionale.

e) Promuovere la solidarietà e la collaborazione professionale fra i diversi Consulenti CTL specializzati in altri settori di specifica competenza fornendo ausilio professionale attraverso servizi di consulenza, assistenza e domiciliazione, con definizione preventiva di costi e competenze da concordare tra le parti.

Art. 6 - Per conferire organica, trasparente e unitaria composizione all’assetto operativo dei professionisti aderenti al network CTL, per garantire adeguata e qualificata uniformità organizzativa ai professionisti aderenti alla struttura professionale, viene incaricato in via immediata, in qualità e veste di Coordinatore Nazionale pro tempore del Centro Tutela Legale l’avvocato Emanuele Dalla Palma, nato a Bassano del Grappa il 22.08.1962, C.F. DLLMNL62M22A703B con studio ivi in Via Giovan Battista Barbieri 17 di 36061 Bassano del Grappa (VI), che ha dichiarato di accettare l’incarico.

Il Coordinatore Nazionale CTL dura in carica per tre anni con possibile rinnovo per pari periodo.

Il Coordinatore Nazionale CTL esercita le proprie funzioni in piena autonomia nel rispetto delle finalità delineate nel presente statuto, in base al Regolamento e al Codice Etico CTL e risponderà del proprio operato direttamente nei confronti del Consiglio Direttivo di Migliore Tutela.

Il Consiglio Direttivo di Migliore Tutela ha ampia facoltà di esercitare in ogni momento, tramite i suoi membri, la verifica sull’operato del Coordinatore Nazionale CTL, manlevandolo e tenendolo indenne da qualsivoglia responsabilità diretta o indiretta personale o professionale od obbligo passivo di natura pecuniaria o indennitaria nei confronti di Consulenti e della Clientela CTL.

Al Coordinatore Nazionale CTL viene conferita ampia e autonoma facoltà di potersi avvalere di collaboratori interni o esterni alla struttura CTL, di nominare e delegare responsabili referenti settoriali diversificati per zona e competenze, professionisti, soggetti privati o giuridici diversamente collegati alla struttura, con mansioni e/o funzioni operative, rappresentative o di coordinamento delle attività che si andranno a sviluppare.

Al Coordinatore Nazionale CTL compete la valutazione dei curricula dei candidati che inoltreranno domanda di collaborazione con CTL, mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo scaricabile dal sito, attuando verifica diretta o delegata della corrispondenza tra i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti in riferimento alle posizioni e ai ruoli vacanti nell’organico e quelli posseduti dal potenziale candidato Collaboratore.

Costituisce criterio preferenziale di selezione dei candidati, non esclusivo e\o preclusivo, la presentazione referenziale da parte di altri Collaboratori CTL o dei Consiglieri di Migliore Tutela, la formazione universitaria e l’iter professionale seguito, l’esperienza comprovata in materia o settore di specifico ambito operativo e lavorativo d specificai competenza, la personalità del candidato da vagliare in sede di eventuale colloquio.

Al Coordinatore Nazionale CTL compete il ristoro delle spese supportate per l’esercizio dell’attività di gestione e di coordinamento del Centro Tutela Legale previa esibizione di rendicontazione e giustificativi da rimettere al Segretario Tesoriere di Migliore Tutela.

Compete all’Avv.to Emanuele Dalla Palma la gestione diretta del sito istituzionale www.centrotutelalegale.net essendone il legittimo titolare, con conseguente ristoro riconosciuto e dovuto al medesimo delle spese vive necessarie al suo mantenimento e il rinnovo del canone annuale di registrazione, delle ulteriori spese dovute per interventi di modifica e\o implementazione del sito, delle spese vive prestabilite per realizzare e pubblicare le schede personali dei Consulenti CTL aderenti e quelle ulteriori ed eventuali ove giustificate.

Possono essere accordati a favore del Coordinatore Nazionale CTL e di altri organi operativi e rappresentativi del Centro Tutela Legale, su specifica delibera e determinazione del Consiglio Direttivo di Migliore Tutela, emolumenti per l’attività che verranno ad espletare a favore e per conto del Centro Tutela Legale.

Art. 7 - Per perseguire e agevolare il raggiungimento delle finalità statutarie, secondo i dettami del regolamento e del Codice Etico CTL, il Coordinatore Nazionale CTL, su iniziativa propria o su indicazione dei singoli organi operativi e rappresentativi delegati, potrà proporre, coordinare ed organizzare, ove sussistano i fondi necessari, attività a carattere aggregativo, formativo e culturale a valenza nazionale o zonale.

Attraverso tali iniziative CTL si propone di promuovere, mantenere e incrementare significative e costruttive relazioni e collaborazioni con le maggiori rappresentanze del mondo forense e giudiziario, con i Consigli degli ordini professionali, con strutture professionali, societarie o associazioni che perseguono finalità similari anche istituzionali e politiche, sociali e culturali.

Art. 8 – CTL finalizza la propria attività alla ricerca delle migliori soluzioni applicabili in relazione a quesiti e problematiche attinenti materie e problematiche di settore sottoposte ad esame a Consulenti del network professionale, assumendo funzioni di coordinamento, rappresentanza, assistenza, tutela e difesa, in forma aggregata collettiva o soggettiva, degli interessi dei cittadini e dei Consulenti in genere.

CTL si prefigge altresì di istituire e gestire, direttamente o indirettamente, gruppi di studio e di lavoro, promuovere corsi formativi e informativi, convegni e viaggi, svolgere ogni ulteriore diversa attività atta a perseguire, divulgare e valorizzare le proprie iniziative e le finalità statutarie.

Art. 9 -  Il patrimonio di CTL è costituito da elargizioni devolute da Migliore Tutela derivanti dai contributi volontari o spontanei corrisposti dai Consulenti, dagli associati o dalla Clientela all’uopo destinati per il buon funzionamento del network professionale, da corrispettivi ottenuti a titolo di pagamento per consulenze fornite ed erogate a favore della Clientela, agli ulteriori corrispettivi pervenuti a qualsiasi diverso titolo alla struttura, a proventi raccolti in base a contratti di collaborazione interna o esterna o alle ulteriori spese per acquisti di beni o servizi, prestazioni o attività richieste e rese a favore dei Consulenti CTL per esigenze organizzative o lavorative.

Art. 10 - I rapporti di natura gestionale, patrimoniale, economica, negoziale, organizzativa e fiscale per il funzionamento, il coordinamento e la gestione del Centro Tutela Legale vanno ricondotti nell’ambito gestionale e organizzativo dell’Associazione Nazionale dei Consumatori e delle Micro Imprese Migliore Tutela.

Le ulteriori attività di natura consulenziale, assistenziale e negoziale correlate a un rapporto professionale instaurato tra la Clientela e i Consulenti CTL non potranno mai essere ricondotti direttamente o indirettamente alla gestione economica, patrimoniale, funzionale e organizzativa di Migliore Tutela.

Migliore Tutela mai potrà essere in alcun modo ritenuta direttamente o indirettamente responsabile per le prestazioni rese intuitus personae dai Collaboratori CTL a favore della Clientela, trattandosi di un rapporto contrattuale e professionale instaurato e definito in via diretta e autonoma tra cliente e Consulente CTL su specifica richiesta e\o conferimento di incarico.

Di conseguenza CTL non potrà mai esigere nei confronti del Consulente CTL pretese economiche e\o contributive di alcun genere se non spontaneamente elargite.

Per mere esigenze legate alla implementazione e promozione futura del Network Professionale CTL potranno essere rivolte ai Consulenti e partners CTL richieste di contribuzioni spontanee non vincolanti in denaro su iniziativa e cura di Migliore Tutela.

Art. 11 - Al fine di consentire una maggiore organica attuazione e gestione interna delle diverse finalità operative, funzionali e aggregative, al fine di evitare possibili sovrapposizioni o aggravamenti di responsabilità di ruoli e di competenze tra professionisti aderenti al Centro Tutela Legale, si prevede fin d’ora la possibilità di istituire un Consiglio Direttivo CTL su impulso del Coordinatore Nazionale CTL e su delibera autorizzativa e istitutiva adottata dal Consiglio Direttivo di Migliore Tutela a maggioranza assoluta (50%+1).

In caso di intervenuta costituzione di un Consiglio Direttivo del Centro Tutela Legale, il Consiglio Direttivo di Migliore Tutela sarà chiamato ad emanare un regolamento interno atto a definirne modalità operative, rappresentative, partecipative e decisionali, poteri e limiti.

Nel Consiglio Direttivo CTL potrà partecipare un numero massimo di cinque professionisti selezionati, designati e presieduti dal Coordinatore Nazionale CTL pro tempore, operativo alla data di relativa istituzione, preposti a funzioni di coordinamento e vigilanza delle attività dei CTL istituiti su base Regionale, Provinciale o Comunale, in base alle esigenze di implementazione e buona gestione centralizzata del network.

Il Consiglio Direttivo CTL dovrà sempre e comunque rispondere del proprio operato direttamente nei confronti de Consiglio Direttivo di Migliore Tutela vigendo le disposizioni di cui all’art. 17 del presente statuto.

Art. 12.  Per aderire al Centro Tutela Legale la parte richiedente dovrà inoltrare relativa domanda compilando e sottoscrivendo il modulo scaricabile direttamente dal sito www.centrotutelalegale.net.

Possono aderire a CTL tutti i professionisti e i lavoratori regolarmente iscritti ad un ordine professionale o di categoria riconosciuta, o diversamente qualificati, anche in pensione, nonché enti, associazioni o società specializzate operanti in diversificati settori delle attività professionali, economiche, sociali e produttive.

Per esigenze organizzative e logistiche il numero dei professionisti aderenti a CTL per categoria, settore e specializzazione verrà limitato in base a criteri selettivi correlati a personalità, competenza, esperienza, specializzazione, capacità professionali acclarate, capacità organizzative aziendali e strumentali, rappresentatività zonale, bacino d’utenza, territorialità. 

Al Coordinatore Nazionale CTL viene conferito ogni più ampio e insindacabile potere decisionale finale in merito all’accoglimento del Consulente nella compagine CTL, in base alla valutazione dei requisiti professionali o settoriali idonei ad accogliere la richiesta di adesione del professionista alla struttura CTL, secondo le specifiche esigenze di zona e di struttura.  

ART. 13 - La domanda di adesione del Consulente al Centro Tutela Legale debitamente compilata, sottoscritta e inoltrata mediante apposito modulo verrà vagliata e riscontrata entro 30 giorni dal relativo invio.

In caso di accoglimento, l’aspirante Consulente dovrà regolarizzare il pagamento della quota di iscrizione annuale a MIGLIORE TUTELA e delle spese dovute per la realizzazione della sua scheda personale ove richiesta, nei modi e termini comunicati.

 Art. 14 - I Consulenti verranno esclusi dal network professionale del Centro Tutela Legale: I) per recesso unilaterale comunicato formalmente dal Consulente, a mezzo pec o raccomandata a.r.; II) per decadenza; III) per espulsione deliberata in base alla disciplina sanzionatoria prevista nel Regolamento CTL; IV) per mancato rinnovo dell’adesione annuale e omesso versamento della relativa quota associativa nei termini prescritti.

La decadenza e la cessazione della qualità di Collaboratore si attua in forma automatica senza necessità di avviso formale in caso di morosità protrattasi oltre 30 giorni dalla data utile per il rinnovo della quota associativa annuale o dalla data ultima indicata per il versamento delle quote straordinarie stabilite da CTL.

L’espulsione è adottata nei confronti del Collaboratore che: a) Non ottemperi o comunque violi le disposizioni dello Statuto, del Regolamento o del Codice Etico del Centro Tutela Legale  b) Non ottemperi o comunque violi le disposizioni delle deliberazioni o delle decisioni adottate dagli organi rappresentativi e deliberanti di Migliore Tutela all’uopo comunicate; c) Nelle ipotesi in cui abbia ad arrecare  a qualsivoglia titolo danno materiale o di immagine al Network Professionale CTL o a Migliore Tutela; d) Versi in stato di incompatibilità; e) Sia stato riconosciuto colpevole con sentenza anche non definitiva di delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, la morale, la persona o il patrimonio; f) Sia stato radiato dall’Albo professionale o dalla categoria di appartenenza; g) Si ponga in conflitto o in concorrenza con le finalità statutarie, etiche o regolamentari del Centro Tutela Legale o di Migliore Tutela.

Il Collaboratore CTL viene sospeso in via cautelativa fino all’accertamento dei fatti nei soli casi in cui potrebbe essere espulso oppure per atti, compresi quelli contrari allo statuto, al Regolamento o al Codice Etico CTL, che potrebbero danneggiare l’immagine e la reputazione del Network Professionale CTL e\o di Migliore Tutela o arrecarvi pregiudizio a qualsivoglia diverso titolo e causa.

I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di espulsione sono vagliati e adottati dalla Commissione di Vigilanza costituita a sensi e nei termini di cui all’art. 14 del Regolamento CTL.

In via cautelativa, in caso di ravvisate ragioni di necessità e urgenza, il Coordinatore Nazionale CTL potrà sempre adottare nei confronti  degli organi operativi e rappresentativi del Centro Tutela Legale o dei Consulenti CTL, nei confronti dei quali vengono segnalate e ravvisate sussistenza di condotte di cui sopra, provvedimenti aventi efficacia immediata di sospensione temporanea da ogni incarico riguardante e coinvolgente CTL o Migliore Tutela mediante comunicazione da inoltrare al ritenuto responsabile, e contestualmente e per opportuna conoscenza al Consiglio Direttivo di Migliore Tutela,  via pec o con e-mail ordinaria.

Il Collaboratore avrà facoltà e diritto di proporre ricorso formale, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento, alla Commissione di Vigilanza nel frattempo all’uopo costituita che provvederà all’istruzione, trattazione e decisione del caso.

Il Collaboratore, ove ritenuto responsabile per i fatti addebitati con conseguente adozione di provvedimento d’espulsione, non potrà più fare parte della compagine del Centro Tutela Legale salvo che, nel caso previsto dalla precedente lettera e), sia stato assolto in via definitiva dai reati contestatigli.

Art. 15 – Al fine di implementare e rendere maggiormente fluida ed efficace l’attività del Centro Tutela Legale viene prevista e autorizzata fin d’ora la costituzione, su iniziativa e impulso del Coordinatore Nazionale CTL o di un membro del Consiglio direttivo di Migliore Tutela, di Comitati Tecnico Scientifici del Centro Tutela Legale, per brevità CO.TE.S. CTL, che opereranno in base a regolamento interno aventi delega operativa, approfondimento, analisi e riscontro su questioni, quesiti e materie di peculiare indirizzo e interesse collettivo o privato.

Art. 16– La rappresentanza, la costituzione, l’indirizzo e la gestione centrale e nazionale dei CO.TE.S. CTL viene conferita e delegata, in base al presente Statuto, ad un Coordinamento Nazionale istituito e legittimato su delibera adottata dal Consiglio Direttivo di Migliore Tutela a maggioranza assoluta (50+1 dei membri).

Sono componenti del Coordinamento Nazionale CO.TE.S. C.TL. il Coordinatore Nazionale pro tempore di CTL e un Coordinatore Nazionale COT.TE.S. CTL scelto e nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Coordinatore Nazionale pro tempore CTL è membro di diritto del Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL e permane in seno al Coordinamento Nazionale CTL dopo la scadenza del suo mandato in veste di Probiviro, salvo rinuncia.

I Probiviri CTL permangono in senso al CTL a vita ed hanno mere funzioni di vigilanza sull’operato degli organi di rappresentanza, dei componenti e dei Consulenti CTL potendo segnalare eventuali ravvisate irregolarità o condotte ritenute non consone al Consiglio Direttivo di Migliore Tutela.

I Probiviri possono partecipare e intervenire, senza diritto di voto, come membri di diritto delle Commissioni di Vigilanza in caso di relativa costituzione e operatività.

L’attività del Coordinatore Nazionale dei CO.TE.S. CTL è resa a titolo gratuito, salva diversa decisione adottata dal Consiglio Direttivo di Migliore Tutela, e la carica dura per tre anni dalla data di intervenuta nomina, con possibilità di rinnovo per pari periodo, riservata facoltà e potere insindacabile rimessa a decisione dei membri del Consiglio Direttivo di Migliore Tutela a maggioranza assoluta (50%+1) di attuarne in ogni momento la sostituzione o l’affiancamento con altro Coordinatore Nazionale CTL per ragioni di mera opportunità, assistenza e\o indirizzo.

Art. 17- Ogni decisione e valutazione relativa all’indirizzo di corretta gestione, funzionamento, implementazione e modifica del network professionale Centro Tutela Legale, come anche dei CO.TE.S. CTL, ivi inclusa ogni modifica o rettifica regolamentare e del presente statuto, o del Regolamento dei CO.TE.S. CTL è riservata in via esclusiva al Consiglio Direttivo di Migliore Tutela con delibera adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Al Coordinamento Nazionale CTL vengono delegate le funzioni di gestione, indirizzo, implementazione dei CO.TE.S. CTL.

Il Coordinamento Nazionale CTL risponderà dell’operato direttamente nei confronti del Consiglio Direttivo di Migliore Tutela.

Il Consiglio Direttivo di Migliore Tutela ha diritto e facoltà incondizionata di vigilare, intervenire e chiedere in ogni momento resoconto sulle iniziative e attività esercitate dai vari organi operativi e rappresentativi del Centro Tutela Legale, con contestuale facoltà e diritto di promuovere, indirizzare e implementare attività volte a garantire il raggiungimento delle finalità statutarie o interdire o limitare lo svolgimento di iniziative o attività ritenute inutili, inopportune o poco significative.

Il Consiglio Direttivo di Migliore Tutela potrà sempre e comunque intervenire in ogni momento, su delibera interna e insindacabile adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri (50% +1), per ragioni di opportunità e\o indirizzo, sulle attività e sulle decisioni degli organi rappresentativi del Centro Tutela Legale avendone il pieno e incondizionato controllo funzionale e operativo anche di apertura, modifica o chiusura delle sedi periferiche o di sostituzione dei referenti ove se ne ravvisino giustificati e fondati motivi.

Art. 18 – Su decisione del Coordinatore Nazionale CTL o su decisione autonoma e delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo di Migliore Tutela, possono essere istituite o sciolte sedi periferiche del Centro Tutela Legale funzionali alla promozione e allo sviluppo delle attività del network professionale CTL.  

Le sedi periferiche CTL verranno gestite in via autonoma, secondo le finalità del presente statuto, del Regolamento e del Codice Etico CTL, da un Referente zonale all’uopo incaricato e autorizzato con conferimento di poteri organizzativi e gestori di attività rilevanti e significative su piano territoriale o nazionale, utili e funzionali al raggiungimento degli scopi statutari del Centro Tutela Legale.

Il Referente zonale dovrà sempre rispondere del proprio operato nei confronti del Consiglio Direttivo di Migliore Tutela, per il tramite del Coordinatore Nazionale CTL, andando a relazionare ogni sei mesi, o su specifica necessità o richiesta, dell’attività svolta e in programmazione, andando ad assecondare le iniziative avanzate dalle sedi centrali indirizzate a vantaggio della collettività o di interessi privati meritevoli di tutela.

Art. 19 – Ove non diversamente stabilito dal presente statuto o diversamente deliberato dal Consiglio Direttivo di Migliore Tutela, le cariche rappresentative esercitate dagli organi operativi e rappresentativi del Centro Tutela Legale sono rese a titolo gratuito.

Art.20 – Ogni diversa pianificazione e definizione tra le parti interessate dei rapporti e delle attività non espressamente o nel dettaglio contemplate dal presente regolamento andranno definite di volta in volta in base a disposizioni o accordi raggiunti nel rispetto delle finalità statutarie di Migliore Tutela, sempre e solo su delibera autorizzativa formale rilasciata dal Consiglio Direttivo di Migliore Tutela od organismo all’uopo espressamente delegato.

Art. 21– Per l’interpretazione e corretta applicazione di quanto previsto nel presente statuto si rimette decisione ad Organismo di Mediazione preventivamente adito e, in subordine, al Giudice di merito operante nella giurisdizione di Vicenza.

 Art. 22– Tutte le modifiche apportate al presente Statuto, adottate su delibera interna e insindacabile del Consiglio Direttivo di Migliore Tutela a maggioranza assoluta dei suoi membri (50% +1), entreranno in vigore immediatamente alla data di intervenuta delibera.

In caso in intervenuta modifica ne verrà data pubblicità sul sito istituzionale del Centro Tutela Legale.

 

Bassano del Grappa 05.05.2022

Il Consiglio Direttivo di Migliore Tutela

Il Presidente Avv. Emanuele Dalla Palma

      

 

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