Si segnala interessante ordinanza n. 29595/2021 emanata dalla Corte di Cassazione che ha stabilito doversi applicare anche ai dispositivi dinamici, tipo Scout Speed, obbligo di presegnalazione.
In base all'art. 142 comma CDS 6- bis “ Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosa, conformemente alle norme regolamentari nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabili con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ”.
La Cassazione, richiamandosi al criterio gerarchico delle fonti normative , chiarisce non poter mai i decreti ministeriali prevalere rispetto alle disposizioni del Codice della Strada, essendo quest'ultima legge di rango superiore.
Principio consolidato in materia di regolamento di esecuzione (Cass. 1672/1966 e 3699/1958), secondo cui un'eventuale deroga alla legge potrebbe attuarsi solo ove e se espressamente prevista e consentita dal legislatore (Cass. 1836/1975).
Nel contrasto tra decreto ministeriale e CdS prevarrà sempre quest'ultimo, dovendo il giudice risolvere l'eventuale antinomia applicando la norma di ragno superiore.
L'articolo 142, c. 6-bis CDS rimette al decreto ministeriale la mera individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo, senza possibilità di derogare alla previsione generale dell'obbligo di preventiva segnalazione – né da parte del regolamento di esecuzione né, a maggior ragione, da parte del decreto ministeriale stesso.
Con richiamo alle specifiche disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del DM dei Trasporti 15/08/2007, GU 23/08/2007, la Suprema Corte chiarisce che le molteplici modalità di impiego e di segnalazioni ivi previste sono correlate alle caratteristiche della postazione , fissa o mobile, sicché non possa dedursi alcuna interferenza negativa che possa giustificare, avuto riguardo alle caratteristiche della strumentazione impiegata nella postazione di controllo mobile, l'esonero dall'obbligo della preventiva segnalazione.
Lo stesso art. 1 del citato DM, in attuazione del generale obbligo di preventiva e ben visibile segnalazione, contempla la possibilità di utilizzo sulle autovetture Scout speed di messaggi contenenti l'iscrizione “controllo luminosi” o “rilevamento”, visibili sia frontalmente che da tergo, così da garantire il rispetto delle previsioni di legge e la legittimità del rilevamento anche per le postazioni di controllo mobili operanti sulla rete stradale.
Di conseguenza l'art. 3 del DM 15 agosto 2007 non può costituire legittima deroga all'art. 142 c. 6 bis CdS
Riteniamo i principi enunciati dalla richiamata sentenza di estremo interesse, avendo fornito gli Ermellini soluzione lineare su questione di ricorrente contrasto giurisprudenziale, richiamandosi all'ineludibile criterio gerarchico delle fonti normative, sancendo obbligo posto in capo al Giudice di merito di attenersi alle superiori disposizioni del Codice della Strada ove sorga contrasto con la normativa di rango inferiore, quali sono i decreti ministeriali, eccezion fatta in caso di espressa deroga prevista da fonte normativa di pari rango.
Il criterio gerarchico - lex superior inferiori derogat - è principio cardine dell'ordinamento volto a risolvere le antinomie che dovessero sorgere tra fonti normative di rango diverso.
Principio che, riteniamo, dovrà trovare correlata logica estensione pure alla controversa problematica sussistente in tema di prova legale acquisita in mancanza di omologazione delle apparecchiature autovelox. Atteso il criterio gerarchico delle fonti di diritto nessun provvedimento ministeriale di rango inferiore potrà derogare al CDS, dovendo trovare lineare applicazione, senza eccezione alcuna, l'Art. 142 comma 6 Cds. -
Causa seguita dall'avvocato Fabio Capraro del foro di Treviso, con il prezioso contributo tecnico del Perito Giorgio Marcon , che ringraziamo per l'impegno professionale profuso e l'ottimo risultato ottenuto, consentendo di far chiarezza su annosa problematica attinente peculiare profilo per l 'utilizzo di strumento mobile di rilevamento della velocità in dotazione alle forza dell'ordine funzionale a garantire la sicurezza stradale e sanzionare condotte illecite solo se correttamente utilizzate secondo disposizioni di legge.