Cassazione civile, Sez. III, 13 Dicembre 2019, ORDINANZA n. 32774.In base all’art. 1956 del codice civile il fideiussore è liberato rispetto a un’obbligazione futura se il creditore, non anche specificatamente autorizzato dal fideiussore, abbia fatto credito al terzo debitore pur nella consapevolezza che le condizioni patrimoniali di questi siano peggiorate tanto da rendere oggettivamente difficile il soddisfacimento del credito. Tale principio opera sia nel caso di instaurazione di nuovi rapporti tra creditore e terzo debitore, sia nel caso di nuova concessione di credito nel quadro di un rapporto preesistente quale, ad esempio, il contratto di conto corrente.
Nel caso in cui il fideiussore sia del tutto inconsapevole o tenuto allo scuro del peggioramento delle condizioni patrimoniali del creditore, subentra, qualora violato il prefato principio, la perdita della garanzia fideiussoria.Â