CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA del 22 luglio 2019 n. 19654. Aisensi dell’ART.1813 C.C. ilcontratto di mutuo è "ilcontratto col quale una parte consegna all’altra una determinataquantità di denaro...e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessaspecie e qualità ".Aifini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura realeed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimoniodell’istituto di credito mutuante e l’acquisizione dello stesso alpatrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione deifondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su undeposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato inconseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizionicontrattuali.Laconsegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non vaintesa nei soli termini di materiale e fisica traditio deldanaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficienteil conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte delmutuatario, ricavabile anche dall’integrazione di quel contratto conil separato atto di quietanza a saldo.Â