La Corte di Cassazione, conordinanza n. 21963 del 03.09.2019, sviluppando principi già affermati (cfr. sentenza n. 13614 del 30.05.2013) ha inteso precisareche la cointestazione di un conto corrente, salvo prova didiversa volontà delle parti (ad es dell’esistenza di un contratto dicui la cointestazione fosse atto esecutivo ovvero del fatto che lacointestazione costituisca una proposta contrattuale, accettata percomportamento concludente), è di per sé atto unilaterale idoneoa trasferire la legittimazione ad operare sul contro (e, quindi,rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità delcredito, in quanto il trasferimento della proprietà delcontenuto di un conto corrente (ovvero dell’intestazione del depositotitoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma dicessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e,quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario. Lacointestazione del conto conferisce solo una "presunzione dicomproprietà ", facilmente superabile ove sussista delega attaa consentire al cointestatario di eseguire operazioni senza che ciòabbia a implicare un potere dispositivo autonomo sul denaro. Tipicoil caso del pensionato che addebiti la pensione in conto corrente ecointesi lo stesso ad un parente, magari munito pure di delega apoter effettuare indiscriminatamente prelevamenti o pagamenti. Attesoil versamento dei soldi a titolo di pensione al nominativo del(co)titolare di conto, è evidente che il denaro derivante da taleemolumento sia riconducibile al solo pensionato e non anche alcointestatario di conto. L’onere della prova ricade sempre a caricodi chi sostiene che la cointestazione sia una semplice simulazione,non potendosi rivalere sulla banca, in caso di contestazione, chenon può vietare all’altro di prelevare.