Il procedimento di opposizione a verbale di accertamento d’infrazione stradale è disciplinato, ratione temporis, dal decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, entrato in vigore in data 11 settembre 2011 (l’infrazione era stata rilevata il giorno 24 maggio 2013);
Gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevedono l’applicazione del rito del lavoro, con la conseguenza che l’appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass. 02/11/2015, n. 22390), come nella specie è avvenuto, e che il termine a comparire, ai sensi dell’art. 435, terzo comma, cod. proc. civ. era di giorni 25 e non di giorni 90  che la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del codice della strada «nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate
nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura»;
Pertanto, in caso di contestazioni circa l’affidabilità  dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura.