Secondo sentenza dellaCassazione Civile sez. II, 12/02/2019, (ud. 19/04/2018, dep.12/02/2019), n. 4090, in applicazione dell’art. 12 preleggi,artt. 2 e 3 C.d.S., D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. con modif.dalla L. n. 168 del 2002, vanno individuate le caratteristichestrutturali minime che la strada deve presentare per poter essereinserita nell’elenco prefettizio come strada urbana discorrimento.Il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, conv. con modif.dalla L. n. 168 del 2002, recante Disposizioni urgenti per garantirela sicurezza nella circolazione stradale, all’art. 4, prevede: "1.Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui alD.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 2, lett. A e B, gliorgani di polizia stradale di cui all’art.12, comma 1, del medesimodecreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministerodell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzitecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazioneagli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delleviolazioni alle norme di comportamento. I predetti dispositivi omezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati oinstallati sulle strade di cui all’art. 2, comma 2, lett. C e D,del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse,individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. Entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradalecompetenti per territorio e su conforme parere degli entiproprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dallestrade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singolitratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità , dellecondizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le qualinon è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio allasicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico oall’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applicaanche per le successiveintegrazioni o modifiche dell’elenco delle strade di cui alprecedente periodo".Il D.Lgs. 30 aprile 1992, (Nuovo codicedella strada), all’art. 2, rubricato Definizione e classificazionedelle strade, prevede, al comma 2: "Le strade sono classificate,riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche efunzionali,nei seguenti tipi: A - Autostrade; B Strade extraurbane principali;C - Strade extraurbane secondarie; D- Strade urbane discorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F - Strade locali. Fbis. Itinerari ciclopedonali.3. Le strade di cui al comma 2devono avere le seguenti caratteristiche minime: (...) D - STRADA URBANA DISCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate daspartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed unaeventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata adestra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a rasosemaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fascelaterali estranee allacarreggiata, entrambe con immissioni eduscite concentrate. (...)". Il Tribunale harilevato, di non avere disposto l’attività istruttoria richiesta dall’appellante, del tipo giudiziale o CTU,poichè non erano contestate le caratteristiche strutturali del(OMISSIS), ma la sussistenza dei requisiti della strada urbana discorrimento, ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 121 del2002, art. 4, e art. 2 C.d.S., comma, 3, lett. d), stante l’assenzadi banchina pavimentata a destra e marciapiede. E’ chiaro quindi che ladecisione del Tribunale, di ritenere superflua l’attività istruttoria, non ha pregiudicato in alcun modo l’appellante odiernaricorrente, e ciò rende inammissibile la doglianza per carenza diinteresse. Risulta inammissibile,per difetto di specificità , la doglianza con cui la ricorrentecontesta che il Tribunale non ha tenuto conto che all’udienza del20 aprile 2012 il suo difensore aveva disconosciuto le fotografieprodotte dal Comune, in quanto non riferibili ai luoghi di cui ècausa.La ricorrente non riporta il motivo di appello con il qualeassume di avere investito il Tribunale della questione, e ciòimpedisce ogni ulteriore verifica da parte di questa Corte che, comeè noto, ha accesso agli atti solo in caso di denuncia di error inprocedendo (ex plurimis e da ultimo, Cass. 21/04/2016, n. 8069). Risulta altresìinammissibile il terzo motivo di ricorso, che denuncia l’omessoesame del "punto decisivo" riguardante l’esistenza diintersezioni a raso sul (OMISSIS).La ricorrente nonchiarisce la portata dell’accertamento compiuto dal giudice diprimo grado riguardo alle intersezioni presenti lungo il Viale inoggetto, se a raso, a rotatoria o con corsie laterali di ingresso edi uscita (come parrebbe da quanto rappresentato in ricorso), el’incertezza ridonda sulla decisività dell’omissione, conconseguente inammissibilità del denunciato vizio di motivazione (explurimis, Cass. 29/09/2016, n. 19312; Cass. Sez. U. 07/04/2014, n.8053). Per l’individuazionedei requisiti minimi che un percorso stradale deve presentare, aifini indicati dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. con modif.dalla L. n. 168 del 2002, stante il rinvio alla classificazione,l’operazione ermeneutica non può che partire dalla ricognizionedella ratio legis dell’intervento attuato nel 2002 dichiaratamentedi garanzia della sicurezza nella circolazione stradale - con ilquale il legislatore ha inserito le strade urbane di scorrimento dicui all’art. 2 C.d.S., comma 2, lett. D, nel novero dei percorsisui quali è ammesso l’uso dei dispositivi di controllo a distanza(autostrade e strade extraurbane). Si tratta di inserimentonon automatico, posto che il legislatore ha affidato alprefetto il compito di selezionare, tra le strade urbane discorrimento, quelle in cui si rende necessario il controllo adistanza, ed ha previsto che la selezione debba avvenire sullabase della valutazione degli elementi espressamente indicati nel D.L.n. 121 del 2002, art. 4, comma 2, vale a dire il tasso diincidentalità e le condizioni strutturali, plano-altimetriche e ditraffico della strada, condizioni che devono essere tali darendere non possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizioalla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico oall’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.Nellavalutazione affidata al prefetto, che qui esercita attività amministrativa insindacabile, si realizza il bilanciamento tra leesigenze, altrimenti incompatibili, di garantire la sicurezza nellacircolazione e di non penalizzare la fluidità del movimentoveicolare che si svolge sulle strade "discorrimento".Diversamente, come evidenziato già da Cassazione n. 7872 del 2011, nel rinviare alla previsioneclassificatoria contenuta nel codice della strada il legislatoredel 2002 ha vincolato la pubblica amministrazione ai criteri dettatidall’art. 2 C.d.S., comma 3, sicchè la questionecontroversa si "riduce" all’interpretazione della normaclassificatoria per stabilire quali siano i requisiti strutturaliindefettibili che il percorso stradale (nella sua interezzaoin singoli tratti) deve presentare per poter essere sottoposto alcontrollo con sistema automatizzato, nel ricorso degli altripresupposti che il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, affida allavalutazione della pubblica amministrazione.L’art. 2 C.d.S.,comma 3, lett. d), definisce la strada urbana di scorrimentocome "a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico,ciascuna con almeno due corsie di marcia, una eventuale corsiariservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra emarciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; perla sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee allacarreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate".Il dato testualechiaramente circoscrive gli elementi "eventuali" alla corsiariservata ai mezzi pubblici e alle intersezioni a raso semaforizzate,mentre impone la presenza della banchina pavimentata a destra, delmarciapiede e delle aree di sosta, i quali costituiscono perciòelementi strutturali necessari della strada urbana di scorrimento,ovvero i requisiti minimi, anche ai fini dell’adozione delprovvedimento amministrativo previsto dal D.L. n. 121 del 2002, art.4.Trattandosi diinterpretare una norma classificatoria tale essendo l’art. 2C.d.S., comma 3, lett. d), - una lettura che disattendesse il datoletterale si risolverebbe in interpretatio abrogans. Per altro verso,non si ravvisano elementi di irragionevolezza nel rinvio contenutonel D.L. n. 121 del 2002, art. 4, alla norma classificatoria, sicchèneppure sussistono i presupposti per sollevare il dubbio dilegittimità costituzionale del citato art. 4.