La Cassazione Civile, con ordinanza n. 24757/2019, si è espressa richiamando la pronuncia di incostituzionalità (Corte Cost. 113/15) che aveva colpito il comma VI dell'art. 45 C.d.S. sancendo obbligo di verifica e taratura periodica.
Con ordinanza 3 ottobre 2019, n. 24757 la Corte di Cassazione, VI Sezione Civile, ritiene doversi annullare la multa per eccesso di velocità se rilevata tramite sistema Tutor Sicve non sottoposto a controllo periodico e taratura.
Alla stregua della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 45 C.d.S., comma 6, "nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura" (Corte Cost. 113/15), deve ritenersi che il citato art. 45 C.d.S., comma 6, come integrato dalla pronuncia della Corte costituzionale, prescriva la verifica periodica della funzionalità di tutte le apparecchiature di misurazione della velocità e la loro taratura. Qualora venga contestata l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità , pertanto, il giudice è tenuto ad accertare se l'apparecchio sia stato o meno sottoposto alle suddette verifiche di funzionalità e taratura (cfr. Cass. 533/18; Cass. 14543/16; Cass. 9972/16; Cass. 9645/16; Cass. 25125/15).