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METROLOGIA LEGALE - a cura di Cav. Claudio Capozza

2024-04-19 23:20

CAPOZZA Cav. CLAUDIO

NEWS LEGALI, NEWS TECNICO -PERITALI, PERITI TECNICI, METROLOGIA LEGALE a cura del CAV. CLAUDIO CAPOZZA,

METROLOGIA LEGALE - a cura di Cav. Claudio Capozza

10 - I CONTROLLI DEGLI STRUMENTI DI MISURA DI TIPO ELETTRONICO; NAZIONALI O MID

- 10  -                
 

I CONTROLLI DEGLI STRUMENTI DI MISURA DI TIPO ELETTRONICO; NAZIONALI O MID

 

Il D.M. 21 aprile 2017 n. 93 del Mi.S.E.

I controlli su gli strumenti in servizio: la Verificazione Periodica


 

Il D.M. 93/2017 è il Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea: concerne quindi gli strumenti regolati dal T.U. delle Leggi Metriche n.7088/1890 e quelli regolati dalla direttiva MID in vigore dal 18.03.2007.

E’ salutare ribadire che la messa a disposizione sul mercato degli strumenti di misura comporta il fatto che gli stessi debbano essere di tipo legale, ovvero abbiano superato le procedure previste per la c.d. Verificazione Prima (se di tipo nazionale) oppure se muniti della marcatura CE e supplementare M (se di tipo MID).

Per messa in servizio s’intende la prima utilizzazione degli strumenti di misura, per le destinazioni uso – altrimenti note come impieghi legali – degli strumenti stessi.
 

La Verificazione Periodica

Ai sensi del suddetto D.M. 93/2017, secondo la definizione attestata all’art. 1, comma 1, sub c) la Verificazione Periodica è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico;

In cosa consiste detta operazione? A ciò risponde quanto previsto al successivo art. 4, comma 2, ove è detto: “La verificazione periodica su tutte le tipologie di strumenti di misura utilizzati per una funzione di misura legale ha lo scopo di accertare se essi riportano i bolli di verificazione prima nazionale, o di quelli CEE/CE, o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo.”

Da chi è svolta? A ciò risponde quanto previsto allo stesso art.4. comma 1, ove è detto: “La verificazione periodica degli strumenti di misura è eseguita dagli organismi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), in possesso dei requisiti dell’allegato I, dopo che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere”.

Pertanto, la competenza a svolgere la Verificazione Periodica è passata dagli Uffici metrici, prima dello Stato, poi delle CCIAA italiane a Imprese private – Organismi – che in possesso dell’Accreditamento rilasciato da Accredia (organismo unico in Italia secondo il regolamento CE 765/2008), hanno presentato a Unioncamere la Scia, ovvero una segnalazione certificata di inizio attività.

Questa scelta normativa ha indubbiamente comportato conseguenze sul piano giuridico dell’istituto della Verificazione Periodica – già prevista nel ns. ordinamento all’art. 12 del T.U. 23.8.1890, n. 7088 – sia sotto il profilo della Dottrina giuridica che sul piano pratico della tutela del bene giuridico: tutela della Fede pubblica. 

Sotto il profilo dottrinale, il rapporto sottostante tra Controllore e Controllato era in prima fase un rapporto tra Stato/Ente pubblico e l’Utente metrico (utilizzatore dello strumento di misura) – quindi un rapporto di “perfetta terzietà” -, oggi invece il rapporto sottostante tra l’Organismo che esegue la Verificazione Periodica e l’Utente metrico è di tipo commerciale: prestazione del servizio di Ver. Periodica contro la corresponsione del prezzo della prestazione. Gli Utenti metrici possono rivolgersi a qualsiasi Organismo ricorrendo ad un comune meccanismo di tipo contrattuale: tranne che alle CCIAA.

Sotto il piano della tutela del bene giuridico suaccennato, è appena il caso di evidenziare quanto segue. A seguito della definizione dell’istituto in parola, in sede di Verificazione Periodica, l’operante la medesima ha l’obbligo di accertare l’integrità dei bolli di verificazione di cui devono essere muniti gli strumenti di misura.

Nel periodo precedente in cui la Verificazione Periodica era svolta dall’Ispettore metrico, se in sede di esecuzione della medesima riscontrava l’assenza di bolli e/o sigilli di sicurezza, o addirittura la loro manomissione - in quanto Ufficiale di Polizia Giudiziaria – aveva l’obbligo di contestare il reato di cui all’art. 472 c.p. e di adottare le conseguenti misure cautelari del sequestro dello strumento di misura. Il vigente

D.M. 93/2017 nulla prevede nel caso in cui, l’Organismo che svolge la Verificazione Periodica s’imbatta in situazione del genere: tranne l’apposizione di uno speciale contrassegno attestante che lo strumento non ha superato il controllo e di comunicarne l’esito alla CCIAA competente per territorio.

Siamo pertanto nella condizione di poter affermare che la tutela della Fede pubblica, non esce certo rafforzata da una novazione del genere, anzi vi sono elementi concreti tali da legittimare un nuovo aforisma: con l’entrata in vigore del D.M. 93/2017 siamo passati dalla Verifica del Mercato al Mercato della Verifica.

 

Ma le novità non si fermano solo qui.

 

All’art. 3, comma 2, è disposto: “In sede di controlli sugli strumenti di misura non possono essere aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli già previsti nelle approvazioni di modello nazionali, CEE e nei certificati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati, ferma restando la possibilità di apporre ulteriori sigilli facoltativi da parte dell’installatore”.

La disposizione contiene un’evidente antinomìa: nella prima parte divieta l’apposizione di sigilli ulteriori rispetto a quelli previsti nei rispettivi atti di approvazione degli strumenti, nella seconda parte “facoltizza” l’installatore (dello strumento – n.d.r.) ad apporre ulteriori sigilli.
 

E’ di tutta evidenza che l’apposizione di ulteriori sigilli non solo sterilizza l’affermazione contenuta nella prima parte della disposizione, ma è fonte di conseguenze sia sotto l’aspetto del mantenimento della “Conformità al tipo” già approvata, ma è anche foriera di ulteriori problemi.

E’ stato accertato che in alcuni strumenti è stato installato un “carter” (protezione metallica) a tutela di un elemento protetto da bolli legali; il suo posizionamento impedisce materialmente l’esame diretto a verificare la presenza e regolarità dei bolli apposti all’elemento e, cosa più grave, integra le condizioni tutte previste all’art. 2638 c.c. in quanto, l’adozione della misura suddetta, costituisce ostacolo all’attività degli Organi di Vigilanza: severamente sanzionato in sede penale.

All’ Allegato II del D.M. in parola, sono presenti, per alcune categorie di strumenti di misura, la tipicità dei controlli da eseguirsi in sede di verificazione periodica, nonché in corrispondenza degli stessi, la formulazione delle Liste di Controllo (Checklist) – ALLEGATI - ove l’Organismo che svolge la verificazione ne annota i risultati.
 

Sempre con riferimento al Decreto in parola, dall’esame dei vari Allegati è emerso che:

Nella scheda B, al p.to 3.2 è previsto … Accertarsi inoltre che il software metrologico e la versione presente sia corrispondente al pertinente Attestato.

Nella scheda C, riguardante i Distributori di carburante, non è stato previsto il controllo sul software metrologico.

Nella scheda D, riguardante i Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie - Procedure di installazione, non è stato previsto il controllo sul software metrologico.

Nella scheda E, riguardante i Dispositivi di conversione del volume di gas è previsto il controllo del software che presiede alla conversione sia conforme a quello indicato dal fabbricante.

Nella scheda F, riguardante i Contatori di energia elettrica attiva, non è stato previsto il controllo sul software metrologico.

Pertanto l’esame comparativo degli allegati esita una sconcertante disparità di trattamento in ordine all’esclusione del controllo metrologico – fondamentale componente di ogni strumento di tipo elettronico – senza una ragionevole motivazione, lesiva del principio di cui all’art. 3 della Costituzione, nonché del principio di Tutela della Fede pubblica a base dell’istituto della Verificazione Periodica degli strumenti di misura.
 

E’ consolidato pronunciamento della giurisprudenza della Consulta che, vi è effettiva lesione del principio di eguaglianza se la disparità di trattamento di fattispecie identiche, non sia radicato su un principio di ragionevolezza: l’Organismo che svolge la Verificazione Periodica su uno strumento per pesare (ALL. A) oppure di un dispositivo di conversione dei volumi (ALL. B) deve svolgere, tra gli altri, il controllo della conformità del software, mentre tale tipo di controllo non deve essere svolto per Distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie ed i Contatori di energia elettrica attiva.

All’Allegato IV del provvedimento in esame, è fissata la periodicità della verificazione periodica degli strumenti in servizio: ove a sx della tabella vi è il Tipo di Strumento ed alla dx la Periodicità della verificazione.
 

Per la questione relativa al problema della disparità di trattamento in ordine al controllo di conformità del software sugli strumenti di misura elettronici, nonché sulla quantificazione della periodicità temporale, cristallizzata in anni diversi a seconda della Tipologia di pertinenza, è stata avanzata richiesta di accesso agli atti al Mi.S.E. ai sensi e per gli effetti delle norme che regolano l’accesso dei Cittadini agli atti della Pubblica Amministrazione: tale è il D.M. 93/2017.

Per tutta risposta, il Mi.S.E., a mezzo del Dirigente della Divisione VIII – Strumenti di Misura e Metalli Preziosi - ha così risposto:

Orbene, il caso di specie pare rientrare nella previsione di cui al combinato disposto del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, articolo 5 bis, comma 3 e della Legge 241 del 7 agosto 1990, articolo 24, comma 1, lettera c).

Nello specifico, il suddetto articolo 5 bis, nello stabilire i limiti al diritto di accesso civico, prevede, al terzo comma, che “Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990”.

Parallelamente, il summenzionato articolo 24 della Legge 241 del 1990, dispone l’esclusione del diritto di accesso, tra l’altro, “nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Per tutto quanto sopra, l’istanza di accesso meglio identificata in epigrafe non può essere accolta, rientrando i dati e documenti richiesti tra le fattispecie per le quali il summenzionato diritto è escluso ex lege.

Francamente, per la questione “software” oltre un’irragionevole disparità di trattamento prevista dal D.M. in questione, con evidente lesione dei diritti del Consumatore, appare abnorme l’ostentazione addirittura del segreto di Stato, non disgiunto dall’invocata fattispecie secondo la quale, il D.M. in questione apparterrebbe alla particolare categoria di atti di cui all’art. 24, comma 1, della Legge 241 del 1990, sottratti all’accesso.

 

E’ appena il caso di precisare invece che:

1. Il Segreto di Stato può essere apposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo Delegato: non certo da un Direttore di Divisione del Dicastero del Mi.S.E.

 

2.  L’art.24, comma 1, lettera c, della legge 241/90 vigente, citato dal Funzionario che ha sottoscritto il diniego, va contemperato col comma 7 dello stesso articolo, in cui è disposto: “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

 

Qui l’interesse giuridico da difendere è costituito da un diritto economico diffuso alla “Recta mensura”.

 

Nell’articolo precedente, quello pubblicato il 24/3 u.s. si è parlato della fondamentale funzione svolta dall’elemento “software” sugli strumenti di misura: la sua modificazione si riverbera addirittura sul requisito di Conformità dello strumento stesso.

Pertanto che senso ha, sotto il profilo pratico, sottoporre a Verificazione periodica un distributore di carburanti o un contatore di energia elettrica attiva, se non devo procedere all’esecuzione dell’esame di conformità del software installato sull’esemplare da controllare con quello depositato presso l’Organismo Notificato che proceduto all’emissione dell’Approvazione ?

 

Ma è di più e di più grave.

 

La Verificazione Periodica è un istituto che fa “aggio” sulla Verificazione Prima o iniziale. Per sottoporre alla Verificazione Periodica uno strumento di misura, devo preliminarmente stabilire se lo strumento corrisponde al “tipo” approvato. Mentre sull’hardware dello strumento ho la possibilità di stabilire se esso corrisponde al “tipo approvato”, se non procedo anche all’esame del software, mi trovo in presenza di un chiaro ed evidente difetto di una condizione di procedibilità.

I primi contatori elettrici di tipo statico, sono stati installati nel nostro Paese nel 2007, la periodicità della verificazione è stata stabilita in 15 anni, pertanto dal 2022 si sarebbero dovute svolgere le prime operazioni di Verifica Periodica.

In concreto, invece, il Titolare del contatore - che si identifica con l’Impresa di Distribuzione - prima della suddetta scadenza ha preferito ricorrere la sostituzione del contatore piuttosto che sottoporlo ai controlli previsti in sede di Verificazione Periodica: ciò in ragione di mera utilità economica, in quanto il costo di un contatore è di gran lunga inferiore al costo di un Organismo abilitato presso il quale verrebbero eseguite le operazioni di controllo periodico. Ciò implica il fatto che non si conosce la naturale deriva dei requisiti metrologici dello strumento, cumulata in 15 anni di funzionamento.

Dei controlli casuali o a richiesta, di quelli in contraddittorio e della vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea, per ragioni spazio, parlerò nel prossimo documento.

 

Cesate, 4 aprile 2024

Cav. Claudio Capozza

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