Conordinanzan. 26946 del 22 ottobre 2019 la Prima Sezione Civile della Cassazione(Relatore Mercolino Dr. Guido) ha rimesso alle Sezioni Unite lasoluzione della vexataquestio sullarilevanza degli interessi moratori ai fini dell’usura e, in casoaffermativo, quale sia il tasso soglia degli interessi moratori.Laquestione genera non poche perplessità e sembra studiata a tavolinoa fronte di un contrasto sorto, in via pressochè esclusiva, tramolteplici provvedimenti di leggittimità pregressi uniformi (a partire dal 2000) ed ununica sentenza, la n. 26286, a dir poco criticabilesotto il piano delle argomentazioni poste a fondamento, pubblicata il17 ottobre 2019.Lasentenza n. 26286/2019 della Cassazione afferma, in estrema sintesi, doversi effettuare laverifica dell’usura in base alla "morasoglia"ottenuta maggiorando del 50% la maggiorazione media di mora del 2,1%indicata dalla Banca d’Italia. LeSezioni Unite dovranno pronunciarsi sui seguenti punti:a)"lariferibilità della disciplina antiusura anche agli interessimoratori, dovendosi in particolare valutare, anche alla stregua deltenore letterale dell’art. 644 cod. pen. e dell’art. 2 della legge n.108 del 1996 e delle indicazioni emergenti dai lavori preparatori diquest’ultima legge, nonchè delle critiche mosse alla soluzioneaffermativa, se l’evidenziato principio di simmetria consenta o menodi escludere l’assoggettamento degli interessi di mora alla predettadisciplina, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai finidella determinazione del tasso effettivo globale medio";b)"qualorasi opti per la soluzione contraria occorre poi stabilire se, ai finidella verifica in ordine al carattere usurario degli interessi, siasufficiente la comparazione con il tasso soglia determinato in basealla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al commaprimo dell’art. 2 cit., o se, viceversa, la mera rilevazione delrelativo tasso medio, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi,imponga di verificarne l’avvenuto superamento nel caso concreto, econ quali modalità debba aver luogo tale riscontro, alla luce dellasegnalata irregolarità nella rilevazione".Nell’ordinanzadi rimessione alle Sezioni Unite 26946/2019 è evidenziato che "trattasidi questioni di massima che rivestono particolare importanza, inquanto, oltre ad implicare una rivisitazione delle categorie in cuivengono tradizionalmente inquadrati gl’interessi, investono unfenomeno di vasta portata, oggetto di discussione in un considerevolenumero di giudizi, anche di notevole valore economico, il cui esitonelle fasi di merito, avendo dato luogo a soluzioni diversificate,consente di attribuire al relativo esame uno spiccato rilievonomofilattico".Â