La Cassazione Civile, Sezione III, con sentenza n. 26286 del 17.10.2019 ha sancito i seguenti principi di diritto:1. -  "nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi e antitetici, giacchè i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia detemrinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati" La verifica dell’usura va dunque effettuata separando il tasso di mora, sommando eventualmente il tasso corrispettivo e lo spread di mora ove previsto in contratto.2. - "nei rapporti bancari anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all’applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si configura la cosiddetta usura c.d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ.. Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d’Italia non prevedano l’inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Infatti, poichè la Banca d’Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996. Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato - senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la "parte" corrispettiva da quella moratoria -, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l’usura oggettiva, il "tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto". Per la verifica dell’usura l’individuazione del "tasso soglia di mora" va attuato considerando la maggiorazione media di mora rilevata dalla Banca d’Italia del 2,1%, maggiorandola della metà come previsto dalla legge 108/96 per il TEGM. Tale "tasso soglia di mora" va aggiunto al "tasso soglia" per valutare l’usurarietà della mora pattuita.3. -  "per gli interessi convenzionali di mora, che hanno natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l’art. 1815 secondo comma cod. civ. che prevede la nullità della pattuizione che oltrepassi il "tasso soglia" che determina la presunzione assoluta di usurarietà , ai sensi dell’art. 2 della legge n. 108 del 1996, e l’art. 1384 cod. civ., secondo cui il Giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacchè nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all’apprezzamento del Giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a riferimento il T.E.G.M.) e, comunque, l’obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor misura ritenuta equa" 4. - La Corte ritiene infine valida la c.d. "clausola di salvaguardia" ove inserita nei contratti bancari, identificativa di "una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto".