Con sentenza 11543 del 02 maggio 2019 la CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I,  ha enunciato il seguente principio di diritto:«Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che siastata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali oanatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza diuna parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldoiniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui ilcorrentista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio:a) nella prima ipotesi l’accertamento del dare e avere puòattuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornireindicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldomaturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gliestratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, qualiad esempio le ammissioni del correntista stesso, attiquantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo nondocumentato da estratti conto, questi abbia maturato un creditodi imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per ilperiodo successivo), così che i conteggi vengano rielaboraticonsiderando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratticonto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essererespinta; b) nel caso di domanda proposta dal correntistal’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi conl’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete attea dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cuisono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere diquegli elementi che consentano di affermare che il debitonell’intervallo non documentato sia inesistente o inferiore alsaldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o chepermettano addirittura di affermare che in quell’arco di temposia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente sidevono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore».Da sempre è apparso eccessivo l’estremo rigore della prova richiesta in materia bancaria, pur se comprensibile a fronte del necessario ricalcolo dell’esatto dare /avere per la rideterminazione del saldo finale. La ricostruzione integrale della documentazione bancaria ha creato, in particolare, oggettivi problemi per i conti correnti datati. Documentazione non più reperibile, recuperata solo in parte. Risulta altrettanto eccessivo, d’altro canto, penalizzare una parte del rapporto che pur disponendo di documentazione pressochè completa ne sia priva solo in minima parte. La sentenza in commento prende in considerazione tale circostanza, andando a stemperare il rigore dell’onus probandi delle parti in contesa, valorizzando con criterio oggettivo il valore probatorio della documentazione prodotta atta, comunque, a consentire una ricostruzione contabile compiuta e attendibile delle movimentazioni di conto corrente e del saldo finale. A fronte di contestate nullità riguardanti le clausole stipulate su interessi ultralegali, cms, spese (si pensi alla nullità della clausola di rinvio agli "usi su piazza") il correntista potrà accedere ad una domanda di accertamento negativo del credito da rimettersi al vaglio del CTU in grado di fornire, se in grado, un riscontro contabile comunque esaustivo e attendibile anche in base al saldo debitore del primo estratto conto utile prodotto.