La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 201 del 28.01.2019 ha affrontato questione riguardante la legittimazione degli eredi del fideiussore in relazione a contratto di conto corrente concluso ante riforma 108/96. In contesto la Corte ha affrontato la questione riguardante l’usura sopravvenuta in relazione agli interessi negoziali, la verifica del saldo e l’onere della prova. Secondo la Corte, l’omessa segnalazione ad opera del procuratore costituito dell’evento interruttivo del processo per intervenuto decesso della parte assitita in costanza di giudizio, non preclude agli eredi la possibilità di potersi validamente costituire nel grado successivo, mediante conferimento di nuova procura alla rappresentanza e alle liti.
In ordine all’accertamento negativo del credito finalizzato a riequilibrare contabilmente il saldo di conto corrente, sussiste, secondo la Corte, la necessità di attuare la ricostruzione dell’andamento del rapporto partendo dal saldo iniziale.Il primo estratto conto utile prodotto in atti non rileva, per indeterminatezza, ai fini di tale verifica. La costituzione a favore della banca di garanzia fideiussoria connota concessione di un finanziamento avendo finalità di tutela del credito. Va riconosciuta l’usura genetica anche se il rapporto è instaurato in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 108/96 quando le pattuizioni successive intervenute in vigenza di contratto assumano valenza e portata novativa, in senso oggettivo, del regolamento contrattuale. Integra pattuizione rilevante ai fini dell’usura genetica la stipula iniziale del contratto, ma pure i successivi intervenuti accordi. Per determinare il TAN (Tasso Nominale Annuo) per le operazioni di credito fuori fido, deve sommarsi anche la commissione di massimo scoperto fuori fido. Â