La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito, con articolata ordinanza n. 27442 del 30.10.2018, sussistenza di usura contrattuale in caso di superamento del tasso di mora, convenuto alla data di stipula negoziale, della soglia fissata dai decreti ministeriali di riferimento. La verifica, secondo la Suprema Corte, va effettuata senza la famigerata e deviante maggiorazione dei 2,1 punti percentuali previsti dalle Istruzione di Banca d’Italia. Ordinanza di estremo pregio in quanto va a cassare tesi sostenuta dal Tribunale di Milano, confermata in Corte d’Appello con sentenza n. 2232 del 06/06/2016, secondo la quale gli interessi di mora, per loro natura e funzione, andrebbero esclusi dalla disciplina sanzionatoria dettata in materia di usura (644 c.p. e 1815, II c. c.c.). Diversamente la Corte, con pregevole analisi, va a ribadire tesi mai disattesa (v.si pure ultime Ordinanze Cassazione Civile 5598/2017 e 23192/2017) che assimila il tasso di mora ad ogni altro interesse o utilità di contratto attesa la ratio della Legge 108/96. Con tale ordinanza gli Ermellini intendono "sgombrare il campo di analisi da espressioni sfuggenti ed abusate che hanno finito per divenire dei mantra ripetuti all’infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato il quale resta oscuro e serve solo ad aumentare la confusione e favorire l’ambiguità concettuale nonché la pigrizia esegetica". Di conseguenza la normativa non esclude dal rispetto delle soglie usura gli interessi moratori che assumono, anch’essi, funzione remunerativa del capitale. Gli interessi corrispettivi e moratori soggiaciono indistintamente ai limiti imposti dalla legge 108/96, avendo il legislatore introdotto limite oggettivo invalicabile. Il riscontro dell’usurarietà degli interessi convenzionali moratori va inderogabilmente attuato confrontando semplicemente il saggio degli interessi pattuito in contratto con il tasso soglia riferibile a categoria di operazione e classe di importo fissato trimestralmente dai decreti ministeriali di riferimento, senza attuare alcun incremento sul TEGM di 2,1 punti percentuali, come previsto da Banca d’Italia. Ne scaturisce il seguente principio di diritto: "è nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’articolo 2 della Legge 7/3/96 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali". L’ordinanza non analizza la questione connessa alla sorte degli interessi corrispettivi sancendo per gli interessi di mora, qualora pattuiti oltre soglia, la sostituzione con gli interessi a tasso legale. La soluzione finale proposta da questa ordinanza si pone, invero, in antitesi con la premessa volta a rtenere la mora rilevante ai fini dell’usura. Una volta accertato il superamento del tasso soglia per effetto del tasso di mora trova applicazione, senza deroga alcuna, la sanzione civilistica speciale di cui all’art. 1815 II c. codice civile. Ricorrendo a soluzione alternativa si andrebbe a disattendere non solo il criterio di specialità ("lex specialis derogat generali") ma a far rivivere l’abrogata soluzione prospettata dall’art. 1815 II c. c.c. ante L. 108/96. I rimedi civilistici ordinari non possono trovare applicazione in materia di usura regolamentata da normativa introdotta ad hoc (L. 108/96, L. 24/2001). Evidente l’antinomia contenuta in una ordinanza connotata da lodevole ricostruzione espositiva della materia e l’apodittica affermazione finale di inapplicabilità dell’art. 1815 c.c. agli interessi di mora usurari. Soluzione che porta a discriminare gli interessi di mora dagli interessi corrispettivi, in netto contrasto con la lineare sovrapposizione di tale articolo all’art. 644 c.p. sulla quale si fonda la pronuncia delle Sezioni Unite n. 24675 del 19/10/2017.Attuando una lettura combinata dei principi espressi dall’ordinanza in commento e quelli espressi dall’ordinanza n. 23192/2017 si verrebbe a profilare in materia la seguente coerente soluzione: rilevato in contratto un tasso di mora pattuito oltre la soglia usura ne deriva l’azzeramento degli interessi corrispettivi e moratori ex art. 1815 II comma c.c.. Ci si auspica, dopo il monito e l’indirizzo espresso dalla Suprema Corte con le pronunce qui richiamate, che i Magistrati di merito abbiano a seguire, senza ambiguità concettuale e nel rispetto dello stare decisis, le chiare linee guida tracciate dal Supremo consesso.​