CASSAZIONE CIVILE, II, Ordinanza n. 20492/2024 del 24.907.2024
AUTOVELOX: SANZIONI NULLE SENZA OMOLOGAZIONE Richiamando pronuncia 10505/2024 la Suprema Corte ribadisce la necessità di omologazione
Richiamando decisione 10505/2024 la Suprema Corte ribadisce la necessità di una omologazione MI.S.E. per potersi validare un accertamento strumentale della velocità idoneo a costituire “fonte di prova” fruibile dalla P.A. ai fini sanzionatori.
Il caso di specie riguarda due accertamenti effettuati in sede lagunare nel lontano 2015, coinvolgenti motoscafo che aveva superato di 3 km/h i limiti di velocità imposti ex art. 2, comma 1, Regolamento per la circolazione acquea del Comune di Venezia, violazione del combinato disposto dell'art. 10, comma 8 del Regolamento comunale in attuazione alla Legge Regionale n. 63/1993 e dell'art. 15, comma 1, lettera c), p.to 5, del medesimo regolamento.
Secondo pronuncia, in ordine alla prova privilegiata ex art. 2700 c.c. del verbale di contestazione, da quale emerge la sussistenza della violazione, in presenza di opposizione da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione (e dell'eventuale periodica taratura dello strumento: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 2023; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza 32.369 del 13/12/2018), non essendo necessario che di detto adempimento ne dia conto il verbale di contestazione.
Per chi volesse approfondire la questione metrologica rimandiamo alle dotte argomentazioni elaborate dal Cav. Claudio Capozza pubblicate in questo sito (https://www.centrotutelalegale.net/ctlnews?search=metrologia) e in Rivista Cataldi (https://www.studiocataldi.it/autori/?id=1675 ).
(Venezia - gondola - Foto di Ruth Archer da Pixabay )