CASSAZIONE CIVILE, Ordinanza 10505/2024 del 18 aprile 2024
AUTOVELOX: SANZIONI NULLE SENZA OMOLOGAZIONE – PRONUNCIA STORICA DELLA CASSAZIONE IN TEMA DI OMOLOGAZIONE
Prima o poi doveva accadere. Stavamo attendendo da anni, nella consapevolezza e conoscenza tecnico-normativa approfondita acquisita in materia, che la Suprema Corte si pronunciasse compiutamente in tema di omologazione delle apparecchiature autovelox. Ma il corso della giustizia, si sa, esige severo tributo di tempo e denaro.
Ma alla fine il velo di insipienza che ha avvolto fino ad oggi la vexata questio s’è finalmente squarciato. Ci si augura non venga a breve rabberciato alla bell’e meglio, con argomentazioni fuorvianti, pur di mantenere in vita l’inviso sistema sanzionatorio asservito, già dal lontano 1972, a Comuni e forze dell’ordine per motivi non sempre motivati da esigenze di sicurezza stradale.
Ma veniamo al punto.
Con ordinanza 10505/2024 del 18 aprile 2024 gli Ermellini hanno individuato e chiarito le differenze sussistenti tra omologazione e approvazione in riferimento alle apparecchiature autovelox atteso il criterio gerarchico delle fonti di diritto.
Criterio, spiace dirlo, eluso da molti Magistrati malgrado l’evidente, ora conclamata, prevalenza dell’art. 142, comma 6 c.d.s., quale fonte legislativa primaria e prevalente rispetto alla normativa ministeriale di grado inferiore.
L’elemento cardine risolutore viene individuato, dai Giudici della Suprema Corte, nella validità da doversi attribuire alla “fonte di prova” acquisita mediante apparecchiatura autovelox, idonea a convalidare l’osservanza dei limiti di velocità imposti sulle strade dalla P.A., la cui violazione comporterebbe l’attivazione delle procedure sanzionatorie.
In punto l’art. 142, c. 6 c.d.s. è eloquente e decisivo nell’individuare e ritenere idonee, in caso di accertamento strumentale di misurazione della velocità veicolare, solo le “apparecchiature debitamente omologate”.
Attuando un raffronto diretto tra la mentovata norma e l’art. 192 del regolamento di attuazione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) che disciplina “controlli ed omologazione”, in attuazione della norma programmatica di cui all’art. 45, comma 6, c.d.s., la Corte ritiene contemplare e individuare dette norme attività e funzioni del tutto distinte e autonome in riferimento ai procedimenti di approvazione e di omologazione e relativi effetti ad essi riconducibili.
Incisivo, per ritenere propedeutico il procedimento di approvazione alla procedura di omologazione dell’autovelox, quanto stabilito al comma 2 dell’art. 192 Reg. Att. C.d.s. che recita: “L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole”.
Il terzo comma attribuisce al Ministero dei lavori pubblici l’approvazione del prototipo secondo procedura di cui al precedente comma.
Il settimo comma prevede altresì: “Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”.
Afferma, dunque, la Cassazione, avere “i due procedimenti, approvazione ed omologazione del prototipo”, “caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione di competenza al già Ministero per lo Sviluppo Economico” in sigla Mi.S.E., ora Ministero dell’Industria e del Made in Italy (M.I.M.It.), “nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari precisazioni previste dal regolamento”.
E precisa “l’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo Cass. 14597/2021).”
In base a diverse pronunce di legittimità (ex multis Cass. n. 3335/2024) emerge l’obbligo della P.A. di fornire, in caso di contestazione, prova del corretto funzionamento dell’autovelox solo mediante certificazioni di omologazione e conformità non diversamente desumibili.
Peraltro, afferma la Corte, l’art. 45, comma 6, c.d.s. non attua alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione, andando, al contrario, a distinguere nettamente i due termini da ritenersi differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere omologati, com’è previsto per gli autovelox ex art. 142, comma 6, c.d.s., e altri per i quali è bastevole la semplice approvazione.
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La Cassazione ha sempre sostenuto, a seguito della sentenza 113/2015 della Corte Costituzionale, la necessità da parte della P.A. di fornire, in caso di contestazione, la prova della corretta funzionalità degli autovelox solo mediante certificazioni di omologazione e conformità.
Con quest’ultima pronuncia gli Ermellini hanno fornito un ulteriore tassello volto a diradare quella cortina fumogena che, a parer nostro, era stata generata ad hoc per eludere la reale problematica che connota gli autovelox.
Mancano ancora alcuni elementi per completare il quadro normativo, non affrontati dalla Suprema Corte in quanto, probabilmente, non divenuti oggetto di specifica analisi argomentativa.
Stiamo parlando dei profili tecnico-normativi che sottendono alla necessità di munire gli autovelox di apposita certificazione metrologica.
Gli autovelox, ove utilizzati per acquisire una prova unica e irripetibile del dato velocità fruibile dalla P.A. ai fini sanzionatori, devono essere strumenti metrologici legali.
Devono, pertanto, passare al vaglio di approfondite verifiche tecniche ad opera di laboratori metrici all’uopo istituiti, per ottenere la c.d. certificazione metrologica, alla stessa stregua, per semplificare, delle bilance utilizzate ai fini commerciali, la bilancia del salumiere, per intenderci.
Lo strumento deve fornire un dato di misura che assurga a prova legale, incontestabile e incontrovertibile, sottratto alla valutazione discrezionale del Magistrato a sensi dell’art. 116 c.p.c..
Ad oggi, nessuno strumento autovelox, per quanto potuto constatare, risulta munito di certificazione metrologica che viene rilasciata solo con decreto M.I.M.It. in base alla normativa interna di riferimento a partire dal R.D. 7088/1890 e successive ulteriori disposizioni anche transnazionali.
La Cassazione ci fornisce già, comunque, una chiara e importantissima soluzione della vexata questio, in chiave peraltro applicativa e non anche interpretativa, in perfetta armonia con l’impianto normativo che regge la materia.
I risvolti pratici legati a questa pronuncia sono dirompenti, ponendo nella illegalità tutti gli strumenti autovelox privi di certificazione metrologica. Per quanto dato sapere la totalità degli strumenti oggi in commercio, non rinvenendosi nei vari decreti ministeriali di approvazione MI.IT. alcun cenno o richiamo a decreti del Mi.M.It., ex Mi.S.E. attestanti rilascio di certificazione metrologica sulle apparecchiature attualmente in uso alla P.A..
Si chiede apertamente abbiano le pubbliche amministrazioni e le autorità preposte alla vigilanza delle strade ad adottare provvedimenti in autotutela sospendendo l’utilizzo degli autovelox in gestione ai fini sanzionatori, onde evitare conseguenze sotto il profilo amministrativo, financo penale e risarcitorio a fronte della lineare e ineccepibile pronuncia in commento.
Il passo successivo che ci attendiamo a breve da parte del Supremo Consesso sarà l'esatta identificazione degli elementi che stanno alla base del principio qui espresso e che trovano, come accennato, fonte indiscussa e inderogabile nel capo della metrologia legale.
Per chi volesse approfondire la questione metrologica rimandiamo alle dotte argomentazioni elaborate dal Cav. Claudio Capozza pubblicate nel sito del Centro Tutela Legale (https://www.centrotutelalegale.net/ctlnews?search=metrologia) e in Rivista Cataldi (https://www.studiocataldi.it/autori/?id=1675 )