Con ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023 la Corte di Cassazione ha affermato la nullità dei tassi che le banche hanno applicato a mutui, finanziamenti o leasing indicizzati al tasso Euribor “fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari come accertato dalla Commissione Antitrust Europea".
Tale nullità coinvolge i finanziamenti  stipulati tra fine settembre 2005 e fine maggio 2008 indicizzati in base al tasso Euribor.
Secondo gli Ermellini la nullità dei tassi potrebbe essere accertata a prescindere dal coinvolgimento o meno degli istituti bancari, nell’intesa tendente a “manipolare“ il tasso EURIBOR, in quanto il divieto di cui all’art. 2 della L. n. 287/1990, che disciplina le intese restrittive della libertà di concorrenza, deve ritenersi valido per qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.
Permangono dubbi sugli effetti derivanti dalla nullità dei tassi di interessi in riferimento ai contratti di finanziamento 2005-2008 non essendosi la Cassazione espressa a riguardo.Â
Plausibile abbia a travolgere la nullità il solo tasso di interesse ricondotto all'indicizzazione Euribor preservandosi l'integrità del contratto. Â
Permane la problematica relativa alla prescrizione per far valere la nullità in sede giudiziaria nel caso di travolgimento della sola clausola di pattuizione degli interessi per il periodo di riferimento.Â
Richiamata sentenza Sez. Unite 24418/2018 il diritto di ripetizione dell'indebito pagamento deve azionarsi entro 10 anni dalla data di avvenuto pagamento. Così fosse si dovrebbe affermare ad oggi l'intervenuta prescrizione dei diritto per ottenere ripetizione dell'indebito pagamento.
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