CENTRO TUTELA LEGALE
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COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DEI COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI DEL CENTRO TUTELA LEGALE® PROFESSIONAL NETWORK
Art. 1 – Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL
Il presente Regolamento disciplina la costituzione, i compiti, le finalità e le modalità di funzionamento dei Comitati Tecnico Scientifici del Centro Tutela Legale® Professional Network, (di seguito per abbreviazione CO.TE.S. CTL), previsti a sensi dell’art. 15 dello Statuto del Centro Tutela Legale (www.centrotutelalegale.net).
La gestione, il coordinamento e l’indirizzo centrale dei CO.TE.S. CTL vengono delegati e conferiti ad un Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL designato e incaricato ex art. 16 dello Statuto CTL, che li presiede con poteri di rappresentanza secondo limiti, funzionalità e modalità operative dettate dallo Statuto CTL e del presente Regolamento, in conformità di quanto previsto dal Regolamento e dal Codice Etico CTL.
Si rendono attive le funzioni e le prerogative dei CO.TE.S. CTL, gestiti e coordinati in base a modalità e termini di cui al presente Regolamento.
Art. 2 - Natura e finalità dei CO.TE.S. CTL
I CO.TE.S. CTL sono gruppi di studio e di lavoro organizzati formati da consulenti, professionisti, specialisti e liberi pensatori motivati e accomunati da finalità d’indagine, studio e approfondimento su determinate materie, problematiche, questioni e tematiche di specifica settoriale competenza.
I CO.TE.S. CTL sono organismi rappresentativi delegati del Centro Tutela Legale con funzioni consultive, studio e supporto tecnico-scientifico e giuridico risolutive delle più disparate e complesse questioni di natura tecnica, scientifica, legale o d’altra natura, rilevate e/o segnalate nell’ambito di attività di natura privatistica, pubblica, divulgativa e comunicativa in generale.
I CO.TE.S. CTL perseguono finalità didattiche, divulgative, di analisi, approfondimento, ricerca e sviluppo, con il compito di svolgere indagini, elaborare e rilasciare pareri, indirizzi, valutazioni e soluzioni comparate attendibili, motivate, altamente qualificate, frutto e sintesi di raffronto tra posizioni, tesi e determinazioni non anche univoche, rimesse allo studio concertato e dinamico di Consulenti CTL, avvalendosi pure di professionisti e consulenti qualificati esterni, dotati di elevate competenze specialistiche di settore, aventi riconosciuta qualifica professionale nelle materie sottoposte ad esame e di richiesto responso o contributo.
I CO.TE.S. CTL vengono costituiti su decisione adottata dal Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL, acquisito l’avvallo dei membri del Consiglio Direttivo di Migliore Tutela (www.miglioretutela.it), mediante approvazione apposta dalla maggioranza assoluta (50+1) dei membri dei Consiglieri di Migliore Tutela su apposito modulo contenete la descrizione succinta della problematica\tematica di riferimento o del quesito da affrontare e risolvere, o dalle necessità di studio e approfondimento su specifiche tematiche e\o attività coerenti con le finalità statutarie di Migliore Tutela.
Art. 3 – Coordinatore Nazionale e Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL
Il Coordinatore Nazionale CO.TE.S. CTL viene nominato e incaricato su delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale dei Consumatori e delle Micro Imprese Migliore Tutela come stabilito all’art. 16 dello Statuto CTL.
Il Coordinatore Nazionale CO.TE.S. CTL viene designato ed eletto tra i membri del Consiglio Direttivo di Migliore Tutela.
Il Coordinatore Nazionale CO.TE.S. CTL unitamente al Coordinatore Nazionale CTL, sono gli organi rappresentativi CTL che compongono e rappresentano il Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL che viene gestito in via unitaria e congiunta.
In caso di temporanea assenza o impedimento o decadenza dalla carica di uno dei due membri il Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL viene gestito e rappresentato in via temporanea dal Coordinatore Nazionale rimasto attivo.
Il Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL dura in carica tre anni dalla data di attivazione, con possibilità di rinnovo automatico della carica per pari periodo, salva intervenuta decadenza o sostituzione.
Esso ha funzioni di coordinamento, indirizzo e gestione dei CO.TE.S. CTL e risponde direttamente del proprio operato nei confronti del Consiglio Direttivo di Migliore Tutela.
Il Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL ha potere di rappresentanza esterna del Centro Tutela Legale.
Art. 4 – Componenti dei CO.TE.S. CTL
Gli altri membri e componenti dei CO.TE.S. CTL, sono designati e nominati dal Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL, su segnalazione e avallo del Coordinatore Nazionale CO.TES. CTL e del Coordinatore Nazionale C.T.L., scelti tra i Consulenti CTL di comprovata competenza giuridica, scientifica, tecnica, peritale, operativa e lavorativa, acquisita nel settore di specifica usuale attribuzione e attività lavorativa.
Nelle stesse modalità di cui sopra possono essere inseriti nei CO.TE.S. CTL dei Consulenti esterni non convenzionati al network professionale CTL, fino ad un numero massimo di due per ogni gruppo di lavoro, previa acquisizione dei rispettivi curriculum vitae e referenze accertate e riconosciute.
In caso di diniego o dubbi manifestati da parte di uno dei due membri del Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL sulla scelta e l’inserimento in senso al CO.TE.S. CTL dei Consulenti esterni a CTL la decisione di inclusione od esclusione dai CO.TE.S. CTL viene rimessa al voto della maggioranza assoluta (50+1) dei membri del Consiglio Direttivo di Migliore Tutela.
Compete al Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL designare e insignire i Referenti CO.TE.S. C.T.L. responsabili per ciascun gruppo di lavoro che si verranno a costituire, per esigenze di settore e materia di specifico riferimento e competenza, aventi funzioni di coordinamento e rappresentanza del singolo Comitato.
I Referenti CO.TE.S. durano in carica 3 anni dalla data di intervenuta nomina e conferimento di incarico e possono essere riconfermati per pari periodo.
I Referenti dei singoli CO.TE.S. CTL potranno segnalare al Coordinatore Nazionale CO.TE.S. CTL i consulenti da inserire in via preferenziale, in ragione di possedute oggettive capacità, specializzazioni e competenze, nei vari gruppi di studio e di lavoro che si verranno a costituire.
I Referenti dei singoli CO.TE.S. andranno a rispondere e relazionare dell’operato del proprio gruppo di lavoro o studio direttamente nei confronti del Coordinamento Nazionale CO.TES. CTL.
I CO.TE.S. CTL sono composti da un numero variabile tra i 3 e i 7 Consulenti CTL, fatta salva la partecipazione di consulenti esterni a ciò espressamente autorizzati, all’uopo selezionati e designati secondo le modalità previste nel presente regolamento.
Il Coordinatore Nazionale CTL e il Coordinatore Nazionale CO.TE.S. CTL sono membri di diritto, senza possibilità di esclusione, all’interno di ciascun gruppo di lavoro, con potere di intervento, vigilanza, coordinamento e indirizzo e voto.
Art. 5 - Funzioni del Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL
Il Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL è l’organo esclusivo riconosciuto per il coordinamento centrale dei CO.TE.S. CTL costituito e rappresentato dal Coordinatore Nazionale CTL e dal Coordinatore Nazionale CO.TE.S. C.T.L. in carica, che hanno la funzione e il potere congiunto di: a) emanare un regolamento interno atto a disciplinare l’attività dei CO.TE.S. CTL; b) autorizzare e procedere alla creazione di CO.TE.S. CTL diversificati per competenze, attribuzioni e materia, aventi specificità e qualifiche settoriali ben definite; c) nominare e confermare la designazione di ogni Referente responsabile incaricato per ciascun CO.TE.S. C.T.L. con funzioni di coordinatore e responsabile dell’operato del proprio gruppo di studio e lavoro; d) vagliare e approvare in via preventiva e insindacabile l’adesione al singolo CO.TE.S CTL dei Consulenti CTL e) vagliare e autorizzare in via preventiva l’inserimento nel singolo CO.TE.S. CTL di consulenti esterni al network professionale CTL aventi requisiti e riconosciute competenze specifiche in materia; f) deliberare e attuare l’eventuale sostituzione o estromissione del Referente di ciascun CO.TE.S. CTL o dei consulenti CO.TE.S. CTL, interni o esterni, per accertate violazioni al regolamento o al codice etico CTL o per contrarietà alle finalità statutarie del network o per altre motivate ragioni, mediante provvedimenti adottati secondo modalità e termini stabiliti nell’art. 16 del Regolamento CTL a cui viene fatto espresso richiamo e rinvio; g) chiedere il rilascio di consulenze e pareri motivati su determinate questioni e materie di complessa o controversa soluzione; h) stimolare, presiedere o indirizzare le attività di studio e/o approfondimento in seno a ciascun CO.TE.S.; i) acquisire e avvalersi, a fini non commerciali, direttamente di riscontri, risultanze, studi, documentazione, pareri e fonti tutte correlate ad ogni specifica attività di ricerca o di consulenza promanante dai singoli CO.TE.S. CTL; j) divulgare e utilizzare, indicandone fonti e autori, mediante pubblicazione sul sito web www.centrotutelalegale.net o sul sito www.miglioretutela.it, pur anche mediante redazione di e-book od altra forma, tutte le informazioni, i pareri, gli studi e le risultanze promananti dal singolo CO.TE.S. ritenute di interesse e utilità collettiva; k) autorizzare il singolo Consulente CTL e i componenti del CO.TE.S. CTL che ne fanno richiesta di divulgare e utilizzare, non a scopo commerciale, indicandone fonti e autori, tutte le informazioni, i pareri, gli studi e le risultanze promananti dal singolo CO.TE.S. ritenute di interesse e utilità collettiva; l) deliberare lo scioglimento dei singoli CO.TE.S. CTL inattivi, o che hanno esaurito le relative finalità di studio, o agenti a danno dell’immagine del CTL o in violazione delle finalità statutarie, regolamentari o del codice etico CTL o di Migliore Tutela.
Art. 6 – Competenze dei CO.TE.S. CTL
I CO.TE.S. CTL svolgono attività di supporto giuridico, tecnico-scientifico, peritale, conoscitivo e divulgativo in generale a favore del Consiglio Direttivo di Migliore Tutela, fornendo riscontro oggettivo, affidabile e motivato, su svariate questioni dibattute e controverse riguardanti i più svariati settori e le diverse materie e problematiche di specifico interesse pubblico e privato.
I CO.TE.S. C.T.L. incentivano, promuovono e valorizzano l'utilizzo di metodologie e strumenti all’avanguardia di vario genere per assicurare e migliorare l’acquisizione di informazioni, elementi e riscontri probatori, supporti tecnico-scientifici, normativi e peritali, privilegiano competenze e strategie atte a garantire lo studio approfondito per una obiettiva razionale comprensione e soluzione della singola questione trattata e sottoposta ad analisi, perseguendo l’obbiettivo primario di rilasciare e fornire un riscontro e\o un parere autonomo valido, motivato, oggettivo e attendibile.
I CO.TE.S. C.T.L. perseguono e favoriscono le sinergie e le attività tra Consulenti CTL, consulenti esterni, gli altri CO.TE.S., in base a specifiche esigenze di verifica, analisi, comprensione, approfondimento, utilizzo e divulgazione dei riscontri e responsi oggettivi ottenuti su questioni e quesiti sottoposti ad indagine aventi rilevanza pubblica o privata.
Art. 7 - Il Referente CO.TE.S. CTL
Il Referente CO.TE.S. CTL provvede alla nomina di un componente interno con funzioni di Segretario individuato tra i membri dello stesso gruppo di studio o lavoro che presiede.
In caso di temporanea assenza o impedimento il Segretario subentra al Referente CO.TE.S. CTL con poteri di coordinamento, vigilanza e indirizzo dell’attività di specifica attribuzione del proprio gruppo di studio o lavoro.
Il Referente CO.TE.S. CTL provvede a definire e conferire ai singoli Consulenti partecipanti al gruppo di lavoro o studio indirizzi e competenze specifiche, delimitandone l’ambito di operatività e ingerenza.
Vigila sull’attività e sulla condotta dei Consulenti operativi nel proprio gruppo di lavoro o studio, sollecitando e promuovendo iniziative e riscontri positivi e propositivi.
Coordina le attività del CO.TE.S. di specifica attribuzione e ne divulga le iniziative mediante richiesta di pubblicazione sui siti web ufficiali di Migliore Tutela e di CTL o mediante ulteriori canali di diffusione e comunicazione.
Rappresenta il CO.TE.S. di pertinenza, potendosi pure avvalere di altri Consulenti a ciò delegati, su specifica approvazione formale rilasciata dal Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL, per supportare e agevolare la gestione ottimale e qualificata dei rapporti anche di natura consulenziale o divulgativa, correlate all’ambito di specifica operatività e competenza.
Interviene in tutti i casi di manifesta crisi, inoperatività o esaurita funzionalità e finalità del CO.TE.S. di attribuzione chiedendone, sentito il parere del Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL, il relativo scioglimento mediante comunicazione formale inoltrata al Consiglio Direttivo di Migliore Tutela.
Art. 8 - Il Segretario del CO.TE.S. CTL
E’ specifica funzione ed attribuzione del Segretario CO.TE.S. CTL redigere, per ogni riunione del CO.TE.S. CTL di appartenenza, un verbale sul quale si richiama, in estrema sintesi, il lavoro svolto nella singola riunione e\o sessione gli studi e gli indirizzi che si intendono seguire secondo competenze, specializzazione e materia di specifica attribuzione.
Il Segretario organizza e registra l’attività svolta dal CO.TE.S. di appartenenza, conservando e custodendo il materiale e le fonti
informative tutte utilizzate per fornire riscontro e soluzione al quesito o alla problematica oggetto di specifico richiesto intervento, andando a realizzare con tale documentazione un database da conservare e utilizzare su supporto digitale completo ed esauriente, inclusivo dei riscontri e delle soluzioni\pareri finali del caso raggiunti.
Coadiuva l’attività di redazione del parere o del riscontro finale promanante dal gruppo di studio o lavoro di appartenenza, coordinando e coadiuvando l’attività con il Referente e gli altri Consulenti con i quali mantiene stretto contatto.
Determina e sovraintende, in coordinamento con il Referente, l’attività del gruppo stabilendo tempistiche, modalità operative, attività e interventi conferiti e\o delegati ai singoli componenti del gruppo.
Art. 9 – Modalità operative del Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL
Il Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL determina e qualifica l’oggetto degli studi da assegnare ad ogni singolo CO.T.E.S. CTL, previa acquisizione di assenso diretto rilasciato dai membri del Consiglio Direttivo di Migliore Tutela pervenuto a maggioranza assoluta, acquisito mediante avallo formale apposto dai singoli Consiglieri di Migliore Tutela su apposito modulo contenete la descrizione del quesito o della problematiche\tematica di riferimento, stabilendo le tempistiche di massima per l’espletamento e il riscontro finale del rivolto quesito, consultato a riguardo il Referente del singolo gruppo di lavoro all’uopo costituito o già
esistente.
In caso di materie e questioni di particolare complessità il Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL valuterà e definirà, in accordo con il Referente CO.TE.S. interessato, il miglior indirizzo da intraprendere e le modalità di studio, verifica, lavoro e trattazione della questione sottoposta ad esame, al fine di darvi maggiore esaustiva e attendibile rapida soluzione.
In caso di subentrata necessità e urgenza per fornire soluzione ad uno specifico tema o risolvere una determinata problematica insorta, il Coordinamento Nazionale CO.TE.S., tramite convocazione straordinaria del o dei Referenti CO.TE.S. CTL competenti per settore o materia, determinerà le linee guida di svolgimento dell’attività richiesta e le relative tempistiche per ottenere il relativo responso.
La partecipazione alle riunioni indette dal Coordinamento Nazionale C.OT.S. CTL da parte dei Consulenti e Referenti CO.TE.S. CTL convocati è sempre obbligatoria e le eventuali assenze devono essere sempre giustificate.
Il Consulente CTL o il Referente CTL che si assenti o non partecipi all’attività del proprio gruppo senza giustificato motivo per tre volte anche non consecutive, può essere estromesso dal CO.TE.S. di appartenenza su decisione adottata dal Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL.
In caso di intervenuta estromissione del Referente CO.TE.S. il Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL provvederà all’immediata nomina e delega di un nuovo Referente CO.TE.S. in sostituzione di quello estromesso.
I Consulenti CO.TE.S. CTL estromessi o che per altre ragioni dovessero rinunciare all’attività di gruppo, potranno essere sostituiti da altri Consulenti CTL o da Consulenti esterni aventi le medesime qualifiche ed elevate riconosciute capacità di analisi e comprensione delle questioni di specifica attribuzione e competenza, secondo le modalità di designazione e nomina contemplate nel presente regolamento.
Il Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL. deve tenere costantemente informati i membri del Consiglio Direttivo di Migliore Tutela sulle attività e sui progressi svolti dai singoli CO.TE.S. andando a trasmettere, semestralmente, una succinta relazione formale sulle attività svolte, sui temi di studio affrontati, sulle soluzioni fornite.
I risultati delle attività di ricerca e studio, nonché i progetti promossi e realizzati dai CO.TE.S. CTL potranno essere divulgati e pubblicizzati mediante pubblicazione sul sito ufficiale CTL www.centrotutelalegale.net o sul sito www.miglioretutela.it od utilizzati anche per finalità pubbliche o private, solo previa acquisizione di autorizzazione formale rilasciata dalla maggioranza assoluta (50+1) dei membri del Consiglio Direttivo di Migliore Tutela, formalmente rilasciata su apposito modulo, che ne andranno pure a definire modalità, tempistiche e contenuti, senza che i membri dei CO.TE.S. CTL, i Consulenti CTL e i collaboratori esterni agli stessi, possano in alcun modo avanzare pretese di natura economica o diritti d’alcun genere per l’attività prestata o in riferimento ad essa, se non preventivamente e diversamente concordata tra le parti.
Nella diffusione e pubblicazione dei pareri, dei riscontri e degli studi promananti dai CO.TE.S. CTL andranno sempre e comunque menzionati, per esteso, i nomi dei Consulenti CTL e dei Collaboratori esterni che hanno aderito e contribuito all’attività di gruppo per fornire riscontro su una determinata problematica, tematica o questione.
I Referenti CO.TE.S. e i Consulenti CTL possono rivolgere al Consiglio Direttivo di Migliore Tutela, per il tramite del Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL, specifica domanda per ottenere autorizzazione ad un utilizzo in proprio della documentazione e delle risultanze oggetto di indagine dei CO.TE.S CTL, fermo restando obbligo di divulgazione, nei termini e limiti autorizzati, mediante indicazione e menzione per esteso dei nominativi dei Consulenti CTL o dei ricercatori\collaboratori esterni al CO.TE.S. che hanno partecipato attivamente alle sessioni di studio e contribuito a dare soluzione alla questione\ problematica\tematica trattata e di riferimento fatto sempre obbligo di apporre la seguente ulteriore dicitura, “Riscontro fornito da Comitato Tecnico—Scientifico del Centro Tutela Legale - www.centrotutelalegale.net su licenza e concessione rilasciata dall’Associazione Nazionale dei Consumatori e delle Micro Imprese Migliore Tutela, www.miglioretutela.it ”.
Art. 10 – Modalità operative del CO.TE.S.
Il singolo CO.TE.S. CTL viene presieduto dal Referente designato e incaricato dal Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL.
Il Referente CO.TE.S. CTL: a) presiede e coordina l’attività del gruppo di studio di specifica attribuzione, secondo modalità operative e di indirizzo impartite dal Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL; b) vigila sull’attività dei vari componenti del gruppo di studio e attribuisce a ciascun componente relativi compiti e funzioni in base alle specifiche individualità, attitudini e competenze; c) sollecita ricerche settoriali e riscontri mirati in base alle esigenze derivanti dal sottoposto quesito; d) valuta sull’esigenza di avvalersi di consulenti esterni dandone comunicazione preventiva al Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL per ottenere da questo espresso consenso; e) dirime i conflitti interni al gruppo di lavoro; f) suggerisce e perora l’acquisizione di nuovi componenti nel gruppo sino ad un numero massimo complessivo di 7, egli incluso; g) relaziona al Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL sull’attività svolta in seno al proprio gruppo di lavoro e ne trasmette le risultanze fino alla consegna/trasmissione del responso finale; h) indica, comunica e fornisce al Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL, mediante apposita relazione, tutte le fonti ufficiali di riferimento tecnico-scientifico, normativo, argomentativo, divulgativo e di ricerca utilizzate per addivenire al responso finale del formulato quesito; h) è direttamente responsabile in caso di intercorsa violazione del copyright per indebito utilizzo di documentazione, materiale e fonti altrui, su cui deve sempre attuare accorto preventivo accertamento e approfondimento, acquisendo, del caso, specifica autorizzazione formale al relativo utilizzo e divulgazione di cui intende avvalersi dagli aventi diritto; i) è responsabile per l’attività del gruppo, per le deliberazioni e per le determinazioni finali a cui il gruppo è pervenuto; j) rappresenta il CO.TE.S. di specifica attribuzione e appartenenza anche nei rapporti con i terzi e con la stampa, ove acquisita autorizzazione formale da parte del Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL, potendo all’uopo delegare, in sua vece e sostituzione, altri componenti del suo gruppo; k) detiene, previa acquisizione di autorizzazione e indicazioni formali rilasciate dai membri del Consiglio Direttivo di Migliore Tutela, su intercessione del Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL, il diritto di divulgare e utilizzare le risultanze a cui è pervenuto il gruppo di lavoro secondo esigenze di promulgazione, diffusione e per finalità lavorative, nel più ampio rispetto delle disposizioni e dei limiti previsti nel presente regolamento; l) è responsabile e risponde in proprio, anche in ragione del contributo apportato da ciascun membro del gruppo di studio o di lavoro del CO.TE.S. di riferimento e appartenenza, per eventuali violazioni dei copyright o per informazioni o dichiarazioni mendaci o infondate non supportate da adeguata prova inserite nelle relazioni poste a supporto dell’emanato parere, per opinioni, critiche e posizioni personali diffamanti o infondate rese nei confronti di terzi nell’ambito dell’attività svolta, anche di rappresentanza del gruppo o di CTL, e/o inserite nella relazione posta a supporto e riscontro del formulato quesito.
Art. 11 – Utilizzo e divulgazione delle risultanze CO.TE.S. – Responsabilità.
Al Referente CO.TE.S. CTL, come anche ai collegati Consulenti CTL e ai collaboratori esterni non è riconosciuto alcun compenso
diretto o indiretto per l’attività svolta, potendo il compenso essere diversamente e singolarmente disposto solo in base a specifico accordo preventivo raggiunto con il Consiglio Direttivo di Migliore Tutela.
Ogni utilizzo improprio, indebito e non preventivamente autorizzato in via formale dal Consiglio Direttivo di Migliore Tutela del materiale di ricerca e/o divulgazione illecita e non autorizzata dello stesso comporta una responsabilità diretta in capo al singolo utilizzatore\divulgatore, non potendo essere in alcun caso estesa od imputata, anche de relato, al Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL e dei suoi componenti, o al Consiglio Direttivo di Migliore Tutela o al suo Presidente pro tempore, una responsabilità diretta o indiretta di qualsivoglia natura.
L’accertata intervenuta violazione delle disposizioni dettate nel presente regolamento comporterà per l’autore resosi responsabile della violazione l’automatica estromissione incondizionata dal CO.TE.S. CTL e dalla compagine del Centro Tutela Legale, riservata nei suoi confronti ogni azione civile e penale atta a proteggere l’immagine, il decoro, l’integrità e la reputazione del Centro Tutela Legale, dell’Associazione Nazionale dei Consumatori e delle Micro Imprese Migliore Tutela, dei Consulenti CTL, fatta salva richiesta di risarcimenti dei danni che verranno del caso cagionati e provati.
L’estromissione dalla compagine CTL dell’autore ritenuto responsabile della rilevata violazione o per accertata inosservanza delle norme dettate dal presente regolamento sarà definita mediante provvedimenti adottati secondo le modalità e termini stabiliti nell’art. 14 del Regolamento CTL.
Art. 12 – Attività di supporto del Centro Tutela Legale Professional Network
Qualora a Migliore Tutela o a CTL pervengano da parte di associati o clienti privati, o aziende, enti pubblici o istituzioni specifiche richieste volte a intraprendere iniziative e attività di analisi, studio, comparazione e soluzione su questioni e\o problematiche d’elevata competenza e specializzazione, anche sotto forma di collaborazione, ne verrà dato immediata notizia al Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL.
Il Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL, nelle figure del Coordinatore Nazionale CTL e del Coordinatore Nazionale CO.TE.S. CTL, si assumeranno in proprio l’incarico di vagliare dette richieste e di indirizzare e coordinare le eventuali attività e iniziative da doversi intraprendere funzionali a dar pronta e adeguata soluzione al caso\questione\problematica\attività di specifico riferimento e richiesta.
A seconda dei casi potranno essere interessati e coinvolti direttamente, ai fini consulenziali e assistenziali, singoli consulenti CTL aventi specializzazione in materia e\o costituito un apposito CO.TE.S. con Consulenti CTL o esterni di comprovata esperienza e competenza di settore.
In caso di necessitata od opportunità verrà costituita apposito CO.TE.S. CTL cui verrà commissionata la specifica iniziativa ed attività da intraprendere richiesta dal committente.
Dette attività potranno riguardare la elaborazione di appositi studi, piani, programmi, livelli e tipologie di progettazione e/o direzione dei lavori, fino alle fasi finali di completamento delle attività assistenziali o consulenziali commissionate.
La definizione di accordi di natura operativa professionale ed economica derivanti dalla richiesta rivolta dai Committenti a CTL o a Migliore Tutela verranno pertanto sempre e comunque gestiti e coordinati in via diretta ed esclusiva dai componenti del Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL, in base ad accordi da definirsi con i singoli consulenti CTL e\o Consulenti esterni sempre legittimati e liberi di concludere direttamente e in via privata, accordi di natura economica, commerciale e societaria con soggetti terzi.
In base all’accordo consulenziale ed assistenziale che verrà definito tra Committente e membri del Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL verranno ulteriormente e contestualmente preventivate e concordate le competenze, i compensi e le spese da doversi riconoscere a favore dei rispettivi membri CO.TE.S. CTL o dei Consulenti CTL appartenenti al gruppo di lavoro costituito ah hoc, incaricati per le attività di coordinamento e indirizzo, sulla base delle specifiche attribuzioni e mansioni, con definizione e determinazione delle poste economiche previste e computate nel quadro complessivo economico di spesa dello studio/ progetto, a valere sugli emolumenti riconoscibili e riconducibili a qualsivoglia titolo al Coordinatore Nazionale CTL e al Coordinatore Nazionale CO.TE.S. CTL per le attività rese in occasione della specifica iniziativa accordata e realizzata a favore del Committente.
Da una valutazione e computazione preventiva e complessiva dei costi e delle competenze da doversi sostenere, tenuto conto dell’importanza, delle tempistiche e dalla ripartizione degli incarichi e carichi da attribuirsi e riconoscersi a favore dei singoli Consulenti del gruppo di lavoro, verrà stilato un prospetto preventivo di costi da sottoporre al vaglio del Coordinamento Nazionale CTL, da questi definito e modulato sulla base dell’effettivo intervento partecipativo e contributivo apportato da ciascun Consulente del C.O.T.E.S. CTL incaricato per la realizzazione e definizione del progetto commissionato.
Raggiunto un accordo sulla ripartizione delle spettanze economiche di ciascun Consulente CTL, ciascuno in ragione del proprio effettivo apporto collaborativo, verrà redatto e definito un accordo cumulativo diretto od anche suddiviso e diretto per ogni singolo Consulente, con il Committente che abbia a considerare e contemplare la corresponsione economica dovuta a favore di ciascun Consulente CTL sulla base dell’attività resa da intendersi come rapporto negoziale definito intuitus persone.
Qualora accettata da parte del Committente la proposta di accordo negoziale cumulativo o singolare per la elaborazione e definizione dell’incarico richiesto coinvolgente e vincolante in forma diretta e non mediata, ossia intuitus personae, i rispettivi Consulenti del CO.TE.S. CTL all’uopo istituito e designato, si verranno in contesto a concertare e formalizzare le diverse modalità operative e di intervento, le tempistiche e le finalità dell’attività richiesta e di riferimento in modo da poter soddisfare al meglio le esigenze del Committente con nomina di un Referente e di un Segretario del CO.TE.S. ove non già nominati ed operativi.
Ciascun componente del CO.TE.S. all’uopo designato e incaricato risponderà sempre e comunque professionalmente in prima persona nei confronti del Committente per l’operato e l’attività professionale prestata in seno al gruppo, non potendo essere in alcun modo coinvolta e imputata responsabilità diretta od indiretta alcuna in capo al Centro Tutela Legale o ai CO.TE.S. CTL, meno ancora a Migliore Tutela, completamente estranea ai rapporti negoziali di tale natura, meno ancora in capo ai referenti intervenuti per attività di mediazione, interposizione o rappresentanza per finalità di comprensione e coordinamento delle attività richieste e definite tra Committenti e Consulenti professionisti direttamente incaricati e coinvolti.
L’incarico conferito ad hoc ai Consulenti del CO.TE.S. CTL o dei singoli Consulenti\professionisti esterni sarà oggetto di apposita convenzione atta a determinate e limitare in via formale preventiva e diretta oneri e obblighi reciproci insorgenti tra i medesimi e il Committente.
Art. 13 – Logo identificativo CO.TE.S. del Centro Tutela Legale Professional Network
Al fine di identificare e garantire la provenienza delle risultanze e l’appartenenza dei Consulenti CTL al CO.TE.S. CTL, verrà apposto nel sito ufficiale CTL e nella documentazione correlata agli studi promananti dai CO.TE.S. CTL, un logo costituito da un sigillo in ceralacca color amaranto, con all’interno impresso il logo identificativo del CTL.
Art. 14 – Controversie
In caso di controversia insorta tra componenti o collaboratori CO.TE.S., Consiglio Direttivo di Migliore Tutela, Coordinamento Nazionale CO.TE.S. CTL, Consulenti e Collaboratori esterni è fatto obbligo, pena l’improcedibilità, il preventivo ricorso alla procedura di mediazione prevista dalla legge 28/2010 da attivarsi presso organismo di Mediazione operativo nella provincia di Vicenza, risultando comunque territorialmente competente per ogni eventuale controversia, ove insorta tra professionisti o imprese, la giurisdizione territoriale di Vicenza.
Art. 15 - Norma finale di rinvio alle leggi e ad altre fonti normative
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni Statutarie CTL, al Regolamento CTL, al Codice Etico CTL, ai regolamenti ed alla normativa ordinaria vigenti in materia comunque applicabili.
Bassano del Grappa, 09.05.2022
Il Presidente del Consiglio Direttivo di Migliore Tutela
Avv. Emanuele Dalla Palma
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